Corte di Cassazione sezione sesta penale sentenza n. 36503/2011: sono colpevoli di maltrattamenti in famiglia la madre e il nonno materno che, con atteggiamenti iperprotettivi, connotati da gravi deprivazioni psico-affettive e sociali, annullano la figura paterna, costringendo addirittura la bambina a farsi chiamare con il cognome materno:

La Suprema Corte conferma la condanna per maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. della mamma e del nonno materno di una bambina, ritenuti colpevoli di aver avuto un comportamento iperprotettivo, caratterizzato anche da deprivazioni sociali e psicologiche, concretizzatesi nella rimozione della figura paterna, mostrata come negativa e violenta, tanto da imporre alla bambina di farsi chiamare con il cognome materno. Con questa sentenza la Cassazione amplia l’operatività dei maltrattamenti a quelle situazioni che contravvengono “il rispetto integrale della personalità e della potenzialità della prole nello svolgimento di un rapporto fondato su costruttivi e socializzanti vincoli familiari aperti alle risorse del mondo esterno, a prescindere da condotte pacificamente vessatorie e violente
La Cassazione esclude la buona fede della signora “poiché tale motivo soggettivo non aveva più motivo di sussistere dopo i ripetuti sinergici interventi correttivi di una pluralità di esperti e tecnici dell’età evolutiva e del disagio psichico ed i conformi interventi dell’autorità giudiziaria”.
È fondamentale fare crescere ed educare la prole in maniera armonica e con la presenza importantissima di entrambe le figure genitoriali.

Scarica la Sentenza n. 36503/2011 della Corte di Cassazione sezione sesta penale

1 maggio 2018



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