Corte di Cassazione sentenza 30 gennaio 2017 n. 2224: gli accordi preventivi aventi ad oggetto l'assegno di divorzio sono nulli:

Ricordiamo che in materia matrimoniale sussiste il principio di indisponibilità dei diritti: gli accordi riguardanti l’assegno divorzile in vista del divorzio sono nulli per illiceità della causa, attesa la natura assistenziale dell'assegno di divorzio. Nella fattispecie esaminata la Corte d'Appello aveva revocato l'assegno di divorzio sul rilievo che il marito aveva versato alla moglie anni prima una somma ingente che doveva ritenersi adeguata a soddisfare sia l'assegno di separazione che quello divorzile.
Secondo i Giudici di legittimità, invece, la Corte di Appello ha sbagliato nel definire la dazione da parte del marito alla moglie di una somma cospicua quale anticipo dell’assegno di separazione e divorzio e quindi da valere come una tantum. D’altra parte faceva rilevare la Cassazione che anche l'una tantum non è attribuita alla libertà incondizionata delle parti, ma è soggetta ad un giudizio di equità e pertanto al controllo giudiziale.
Ed infatti l’accertamento del diritto del coniuge all’ assegno divorzile va sempre effettuato verificando la sussistenza dei parametri previsti dall’art. 5 l. div.: inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e dell’impossibilità oggettiva dello stesso di poterseli procurare.
La liquidazione conseguente, poi, deve esser effettuata, ai sensi di legge, tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla famiglia e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, del reddito di entrambi, nonché della durata del matrimonio.

Scarica la Sentenza della Corte di Cassazione n.2224 del 30 gennaio 2017

3 marzo 2018



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