Cassazione Civile sentenza 3 febbraio 2018 n. 2620:

Per quanto riguarda l’assegno di mantenimento dei figli non si devono ignorare le modifiche delle condizioni di vita delle parti quando incidano sul quantum dello stesso assegno.
Nel caso in esame la Corte di Appello aveva omesso di considerare, nello stabilire l’aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne, le esigenze e le necessità degli altri tre figli che il genitore obbligato frattanto aveva avuto, considerando come essenziali solo i bisogni della primogenita, avuta dal precedente matrimonio.
Ed infatti secondo la Cassazione la prima figlia, divenuta intanto maggiorenne, aveva ormai esigenze di crescita differenti da quelle dei suoi tre fratelli, tutti minori, e, pertanto garantirle un assegno di € 500,00 avrebbe limitato le possibilità degli stessi minori di essere sostenuti dal padre in maniera adeguata.

Scarica la Sentenza della Cassazione Civile n.2620 del 3 febbraio 2018

3 marzo 2018



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