Cassazione Ordinanza n.27597/2022: Nel processo di separazione personale è ammissibile la domanda del coniuge volta ad ottenere l'assegno per il proprio mantenimento, formulata per la prima volta nella memoria integrativa di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c.:

Nel caso in esame il coniuge promuoveva ricorso per Cassazione a seguito della decisione della Corte di Appello di Brescia che rigettava l'impugnazione proposta contro la decisione di primo grado, con la quale il Tribunale, pronunciata la separazione personale dei coniugi, aveva rigettato la domanda di addebito e aveva dichiarato inammissibile la domanda volta ad ottenere l'assegno di mantenimento formulata nella memoria integrativa, ponendo a carico della moglie e a favore del marito solo un assegno alimentare di € 300,00 mensili. Il marito ricorreva in Cassazione, deducendo, in particolare, la violazione o falsa applicazione dell'art. 709, comma 3, c.p.c., per avere la Corte d'Appello erroneamente ritenuto che la domanda volta ad ottenere l'assegno di mantenimento non potesse essere formulata con la memoria integrativa, essendo tale memoria l'atto con il quale devono essere definitivamente formulate le domande, anche se nuove, e la fase presidenziale finalizzata unicamente all'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti. La Cassazione ha ritenuto fondata tale censura e ha rilevato che, con la riforma del processo di separazione personale dei coniugi, è stato recepito un modello di natura bifasica in cui coesistono un primo momento non contenzioso che, introdotto dal ricorso ex art. 706 c.p.c., è caratterizzato dalla centralità del tentativo di conciliazione tra i coniugi, esperito dal Presidente, ed un secondo momento di natura contenziosa che, all'esito del fallimento di tale tentativo, è finalizzato, nel contraddittorio tra le parti, a trovare definizione dinanzi al giudice istruttore, in base al procedimento propositivo che scaturisce dall'art. 709, comma 3, c.p.c.. Nota la Corte come la querelle se la memoria integrativa di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c. possa contenere la domanda di addebito, in più occasioni qualificata dalla giurisprudenza di legittimità come domanda nuova, ha trovato positiva soluzione in forza del carattere bifasico del giudizio di separazione personale che, rispondente all'interesse che il ricorrente potrebbe avere di non "spendere" nel ricorso ex art. 706 c.p.c. quella domanda, per non escludere a priori una soluzione consensuale della crisi familiare, ha trovato il giusto fondamento, quanto alla sua struttura, nella disciplina di riforma contenuta nell'art. 709, comma 3, c.p.c. Pertanto da qui ne discende – secondo la Suprema Corte – che alla stessa soluzione si deve giungere per qualsivoglia caso di domanda nuova e, pertanto anche quando il ricorrente, come nel caso in esame, proponga per la prima volta nella memoria integrativa la domanda finalizzata ad ottenere l’assegno di mantenimento. Pertanto nel processo di separazione personale è ammissibile la domanda del coniuge volta ad ottenere l'assegno per il proprio mantenimento, formulata per la prima volta nella memoria integrativa di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c., in ragione della natura bifasica del giudizio, in cui la fase presidenziale, finalizzata alla conciliazione e, ove non abbia esito questa, all’emissione dei provvedimenti urgenti, è seguita da quella contenziosa davanti al giudice istruttore, da introdursi secondo un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti e modalità, le forme del giudizio ordinario di cognizione, consentendo una progressiva formazione della vocatio in ius e, pertanto, di domandare per la prima volta l’assegno di mantenimento con la memoria integrativa.


Scarica l'Ordinanza n. 27597/2022 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile

5 novembre 2022



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