Cassazione Ordinanza n.29264/2022: L’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni termina quando non dimostrano la volontà di essere indipendenti, attivandosi eventualmente anche nel richiedere sostegni sociali al reddito:
Per la Suprema Corte la figlia di genitori divorziati, "che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza di una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione mera dell'obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre". Nel caso in esame il padre di una ragazza trentenne aveva promosso ricorso per Cassazione dopo che la Corte di Appello di Napoli aveva confermato l'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne in base a delle "considerazioni di ordine sociologico, a proposito delle condizioni nel mercato del lavoro del meridione d'Italia", che però secondo gli Ermellini sono del tutto inidonee a motivare la persistenza di un obbligo di mantenimento da parte del genitore che, tra l’altro, beneficia dell’ amministrazione di sostegno per disabilità. Sottolinea la Suprema Corte che proprio tali condizioni "sarebbero indicative, semmai, della necessità della figlia di far ricorso, con un minimo di responsabilità, agli strumenti di sostegno sociale, in aggiunta alla dedotta condizione di persona non stabilmente occupata in un'attività di lavoro", indicando pertanto alla ragazza di prefiggersi una strada autonoma anche con il supporto dei sussidi messi a disposizione dallo Stato per i giovani nelle sue medesime condizioni. Fa rilevare ancora la Suprema Corte che "un atteggiamento inerziale da questo punto di vista non può essere – neppure astrattamente - riversato sulla persistenza di un diritto al mantenimento di durata indeterminata". Pertanto la figlia di genitori divorziati, la cui età ha superato ampiamente la maggiore età e che non ha un lavoro fisso o che percepisce una remunerazione non adeguata a permettergli di condurre una vita decorosa, non può soddisfare la sua realizzazione con il solo mantenimento dei genitori. Tale adempimento non può prolungarsi per sempre e l’inattività per ottenere sostegni sociali al reddito non possono condurre ad un diritto al mantenimento da parte dei genitori sine die.
Scarica l'Ordinanza n. 29264/2022 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile
5 novembre 2022