Cassazione Sezioni Unite Civili sentenza n.18641/2022: nel caso in cui lo scioglimento della comunione immobiliare si realizzi mediante attribuzione dell'intero bene al coniuge affidatario della prole, il valore dell'immobile oggetto di divisione non può risentire del diritto di godimento già assegnato allo stesso a titolo di casa coniugale, poiché esso viene ad essere assorbito o a confondersi con la proprietà attribuitagli per intero, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del conguaglio in favore dell'altro coniuge, bisognerà porre riferimento, in proporzione alla quota di cui era comproprietario, al valore venale dell'immobile attribuito in proprietà esclusiva all'altro coniuge:

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che, in sede di divisione di un immobile in comproprietà di due coniugi legalmente separati, già adibito a casa familiare, l’attribuzione del cespite in proprietà esclusiva al coniuge assegnatario configura una causa automatica di estinzione del diritto di godimento di cui quest’ultimo è titolare, che, pertanto, non potrà avere alcuna incidenza sulla determinazione del conguaglio dovuto all’altro coniuge comproprietario dell’immobile, cui va conferito un valore economico pieno e corrispondente a quello venale di mercato, risultando, a tal fine, ininfluente la circostanza che nell'immobile stesso continuino a vivere i figli minori o non ancora autosufficienti rimasti affidati allo stesso coniuge divenutone proprietario esclusivo, poiché il relativo aspetto continua a fare parte dei complessivi e reciproci obblighi di mantenimento della prole da regolare nella sede propria, con possibile modifica in proposito dell'assegno di mantenimento. E, d’altra parte, afferma la Suprema Corte che “qualora il bene venga attribuito in proprietà esclusiva al coniuge che già ne godeva come casa coniugale, verrà a prodursi l'effetto della concentrazione in capo allo stesso coniuge di tale diritto di godimento e del diritto dominicale sull'intero immobile, che permane privo di vincoli, con la conseguenza che il primo, già derivante dal provvedimento di assegnazione giudiziale, risulterà assorbito dall'acquisito diritto in proprietà esclusiva dell'immobile stesso, il quale, perciò, ne determinerà l'estinzione (secondo parte della dottrina si tratterebbe di una forma assimilabile a quella di un'estinzione per confusione)”. Secondo la Cassazione “in sede di valutazione economica del bene casa familiare" ai fini della divisione, il diritto di godimento di questo derivante dal procedimento di assegnazione non potrà avere alcuna influenza sulla determinazione del conguaglio dovuto all'altro coniuge, poiché lo stesso si pone come un atipico diritto personale di godimento, che viene a caducarsi con l'assegnazione della casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge affidatario dei figli, divenendo, in tal caso, la sua sussistenza priva di una base logico-giuridica giustificativa, anche in base all'applicazione del principio generale secondo cui “nemini res sua servit”.


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6 novembre 2022



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