Genitore che ostacola l'accesso della prole all'altra figura genitoriale e relative sanzioni ex art. 614 c.p.c.:

La disposizione ex art. 614 bis c.p.c. è sempre più usata dai magistrati nel caso di inottemperanza da parte del genitore cosiddetto collocatario alle modalità di visita e di intrattenimento di idonei e significativi rapporti   tra la prole e l’altro genitore. Da una parte è rilevante tutelare il legittimo e fondamentale diritto dei figli alla bigenitorialità ex art. 337 ter c.c., dall’altra il diritto-dovere di entrambi i genitori a contribuire alla cura dell'interesse dei minori, mantenerli, dar loro affetto, badare alla loro educazione, istruzione e salute. Orbene che succede se un genitore si rifiuta di fare intrattenere i figli con l’altro genitore, contravvenendo alle disposizioni del Tribunale?
Il diritto del genitore alla consegna del minore è tipicizzato in base a due punti di particolare importanza con riferimento alla relativa attuazione coattiva:
La sussistenza di un diritto intrinsecamente connesso ad interessi personalissimi del minore che devono essere tutelati, per quanto possibile, da ogni forzatura e tipo di coazione e, altresì, di un diritto suscettibile di essere compromesso da comportamenti molto differenziati, reiterabili e soprattutto, spesso, concretamente infungibili.
In tali circostanze le forme dell'esecuzione diretta, sono inadeguate e spesso del tutto inadoperabili, atteso che provocherebbero ineluttabilmente l'assoggettamento del minore ad azioni di coartazione posti in essere da parte di persone terze a loro sconosciute (ufficiale giudiziario o forze dell'ordine), connesse alla esigenza dell’accesso da un genitore all'altro, gravanti sulla serenità dei minori stessi e, a volte, causa di effetti psichici traumatici. La stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nella sentenza Volesky contro repubblica Ceca del  29 gennaio 2013, ha rilevato  che le autorità nazionali, nell'attuare l'obbligo loro imposto dall’art. 8 della Convenzione di adottare misure idonee a garantire il diritto alla bigenitorialità e a riavvicinare il genitore con il figlio non convivente, possono ricorrere alla coercizione solo in modo limitato in quanto  “devono tener conto degli interessi, nonché dei diritti e delle libertà di dette persone ed in particolare dell’interesse superiore del minore “Da qui  la necessità di reperire uno strumento  differente, adeguato per gli elementi tipici  dell'obbligo da eseguire.
Tale strumento è costituito dalle misure di attuazione indiretta, che non si concretizzano - come quelle di esecuzione diretta- nella sostituzione di un terzo all’obbligato, per il compimento della condotta dovuta, bensì si concretizzano nella prospettazione, indirizzata all’obbligato, di una conseguenza negativa che avverrebbe nel caso in cui questi non ottemperi alla condotta dovuta.
Tali misure sarebbero pertanto dei congegni di coercizione psicologica, rivolti al convincimento dell’obbligato ad adempiere spontaneamente.  
Orbene ai sensi dell’art. 314 bis c.p.c. il giudice, con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento  L'utilizzabilità di tale strumento riguardo all'obbligo di consegna dei figli e agli obblighi ad esso collegati, è incontroversa in giurisprudenza ed è sostenuta  dalla dottrina; a tal uopo si citano, rispettivamente,   provvedimenti del Tribunale di  Salerno, 22 dicembre 2009 e  del Tribunale di  Roma del  10 giugno 2011; ancora in conformità si sono pronunciati il  Tribunale per i  Minorenni di  Trieste in data  23 agosto 2013, il  Tribunale di  Roma, sez. prima civile in data 27 giugno 2014 e ancora il  Tribunale di Roma nel 2016 con una ordinanza del Giudice Velletti.
Le misure dettate dall’art. 314 bis c.p.c. risultano vantaggiose sotto tre punti di vista:

  1. Per la sua effettività, in quanto già irrogate con il provvedimento costitutivo dell'obbligo di consegna o degli obblighi collegati e strumentali a quello di consegna; operano ex ante rispetto alla relativa violazione e sono tendenzialmente in grado di prevenirla;
  2. Per la sua generale fruibilità per ogni obbligo, fungibile o non;
  3. Per la mancanza di forme di costringimento fisico e psichico a carico del minore da parte di terzi.

In particolare qui di seguito si allega il provvedimento emesso in data 7/01/2018 dalla sezione famiglia del Tribunale di Milano, Presidente Relatore, dr.ssa Rosa Muscio. Nel caso di specie il padre separato lamentava gravi difficoltà nell’accesso alla prole a causa delle condotte ostruzionistiche della madre del minore. Veniva espletata una CTU che rilevava come. "Sia la Signora (omissis...) che il Signor (omissis...)difettano, tuttavia, nella capacità di empatizzare efficacemente con i bisogni emotivi del figlio, soprattutto nel riconoscere la sua "doppia appartenenza" e il suo fisiologico bisogno di un assetto relazionale nel quale possa accedere in modo permanente ad entrambi i genitori, al di là del calendario di collocamento presso il padre o la madre" ed ancora sottolineava che “Il minore appare rassegnato ad una condizione di incomunicabilità tra i due mondi e la stessa prospettiva di un avvicinamento o di un incontro tra i genitori, seppure sia una condizione intimamente anelata, è per lui ragione di preoccupazione, per il timore che possa provocare nuovi motivi di astio o di scontro, condizione che provoca nel bambino forti sensi di colpa nella consapevolezza di essere al centro della disputa genitoriale”.
Pertanto il Tribunale confermava il provvedimento di affidamento del minore al Comune di residenza, in quanto non ravvisava le condizioni per poter disporre l’affidamento condiviso del minore ai suoi genitori. Il tribunale, altresì, pur collocando il bambino presso la madre, ampliava i tempi di intrattenimento padre-figlio, in quanto il minore aveva bisogno “di avere pieno accesso alla figura paterna anche al fine di consolidare la relazione con il mondo paterno strutturare la propria identità maschile. Di conseguenza, come osservato dalla CTU è "importante che la madre collabori fattivamente …". A tal uopo, poiché continuavano condotte materne ostacolanti i rapporti padre-figlio, il Tribunale, oltre ad ammonire ex art. 709 ter c.p.c. la signora, invitandola a far cessare immediatamente ogni condotta pregiudizievole che non favorisca il relazionarsi del padre con la prole, le commina, ex art. 614 c.p.c. l’ulteriore  sanzione punitiva del pagamento di euro 30,00 al ricorrente padre per ogni volta in cui il minore sia "costretto a passare dall'abitazione materna per recuperare il materiale necessario per la scuola ovvero per l'attività sportiva" e che sia altresì condannata al pagamento, in favore del padre della somma di euro 50,00 "ogni volta in cui (in assenza di ragione oggettiva, ad esempio malattia certificata dal medico/pediatra di base del bambino) non sia consentito al padre di frequentare il minore nella giornata (con pernottamento) del mercoledì". Il tutto come deterrente delle condotte ostruzionistiche della madre che ostacolava il diritto del figlio ad una autentica bigenitorialità.

Scarica il Decreto della Sezione Famiglia del Tribunale di Milano del 7 gennaio 2018

14 febbraio 2018



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