Cassazione sentenza n. 21425/2022: il diritto alla bigenitorialità è un diritto del minore prima ancora dei genitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete dirette a realizzare in primis il miglior interesse del minore. Il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest’ultimo e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta:

In questa decisione la Suprema Corte fa rilevare come il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice ex art. 337-ter c.c., è costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, che prescrive di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. Tale criterio  richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno dei due genitori in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l’apprezzamento della personalità del genitore.
In generale, nell’interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione della prole.
La Corte sottolinea come “tale orientamento trova riscontro nella giurisprudenza della Corte EDU, che, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all’art. 8 CEDU, pur riconoscendo all’autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle “restrizioni supplementari”, ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori”.
Nel caso in esame – osserva la Suprema Corte – la Corte d’Appello, aveva omesso completamente di valutare quali potevano essere le ripercussioni sull’assetto cognitivo delle minori di una brusca e duratura sottrazione delle stesse dalla relazione familiare con la madre, con la interruzione delle corrispondenti consuetudini di vita.
Osserva la Corte come il regime legale dell’affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell’interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, e che tuttavia, nell’interesse di quest’ultimo, il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere ed alla sua crescita armoniosa e serena. Il principio del superiore interesse del minore, disciplinato dagli artt. 337-ter, c.c., ed 8 Cedu, è altresì un principio cardine della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ratificata dall’Italia con la L. n. 176 del 1991. Per tale Convenzione, il superiore interesse del minore è declinato in tre distinti significati tra loro strettamente collegati:1) esprime un diritto sostanziale, cioè il diritto del minorenne a che il proprio superiore interesse sia valutato e considerato preminente quando si prendono in considerazione interessi diversi, al fine di raggiungere una decisione sulla problematica in questione; 2) la garanzia che tale diritto sarà attuato ogni qualvolta sia necessaria una decisione riguardante un minorenne,  il miglior interesse del minore rappresenta un principio giuridico interpretativo fondamentale.
La Suprema Corte rileva come nel caso in esame il provvedimento impugnato manifesti “una visione parziale del migliore interesse del minore, perché non affronta in alcun modo la questione della sottrazione improvvisa delle due bambine (di quasi 11 anni, ormai, la prima; di circa 5 la seconda) alla madre che, finora, ha significativamente contribuito alla loro crescita, accudendole costantemente”. 
Osserva ancora la Corte che le statuizioni del decreto impugnato sono connotate da un’evidente contradictio in terminis, nelle parti in cui,” da un lato, tendono ad escludere preoccupazioni riguardanti la gestione paterna in quanto la rete familiare del C. (la cui idoneità genitoriale, peraltro, come si è già detto, è solo apoditticamente affermata) consentirebbe il superamento di eventuali problemi, e dall’altro omettono di affrontare compiutamente il problema del maggior attaccamento alla madree dei potenziali traumi che le stesse minori potrebbero patire da un brusco e duraturo distacco dalla madre”.
E la Suprema Corte evidenzia ancora una volta  come la valutazione del preminente interesse del minore deve avvenire  non in relazione alla posizione soggettiva dei genitori, bensì con riguardo a quella oggettiva del minore, che deve poter essere realizzata in tempi ragionevoli e con un sufficiente grado di certezza, ricordandosi, altresì, che lo Stato deve fornire sostegno ai genitori nell’esercizio delle responsabilità genitoriali e ristabilire o migliorare la capacità della famiglia di prendersi cura del minorenne, a meno che sia necessario operare diversamente per proteggerlo.
Il diritto alla bigenitorialità deve essere pertanto necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il miglior interesse del minore; il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo.


Scarica la Sentenza n. 21425/2022 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile

14 novembre 2022



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