Il diritto-dovere di frequentazione dei figli al tempo del coronavirus:
Sono tanti i genitori che chiedono se anche dopo le misure restrittive per il contenimento del contagio possa essere espletato il diritto di frequentazione dei figli in caso di separazione o divorzio. Le domande più assidue sono – soprattutto da parte dei padri – le seguenti:
“Avvocato posso andare a prelevare mio figlio dalla madre anche in questo periodo con le modalità della sentenza di separazione?”.
“Avvocato la mia ex si rifiuta di farmi vedere i figli con le stesse modalità dell’accordo di separazione; sostiene che in questo periodo il diritto di visita è sospeso. Cosa posso fare?”.
“Avvocato la mia ex non vuole farmi vedere i bambini nemmeno tramite Skype o videochiamate. Che fare?”.
Intanto c’è da rilevare che anche in questo periodo particolarmente problematico non è sospeso il diritto di frequentazione della prole con il genitore non collocatario prevalente.
D’altra parte, in data 10 marzo 2020, il Governo sul sito istituzionale ha definitivamente chiarito che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”. Da ciò ne consegue che i decreti ministeriali non hanno sospeso i provvedimenti giudiziari relativi alla regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori.
È logico e sensato comunque che il diritto di visita vada adeguato al primario interesse del minore a non essere esposto a rischi di contagio; pertanto se un genitore si trova in una delle cosiddette “zone rosse” è bene per la salvaguardia del minore sospendere per il tempo necessario le frequentazioni e adottare altre modalità di intrattenersi con la prole, tra cui, ad esempio le videochiamate o l’uso di piattaforme quali Skype per farsi sentire sempre vicini ai figli, rassicurarli e giocare con loro.
Certamente se il genitore non abita in una di queste zone e non svolge una professione che possa esporlo ad elevato rischio non sussistono motivi per giustificare il mancato ottemperamento del genitore collocatario alle disposizione della sentenza e pertanto il suo comportamento potrebbe diventare anche penalmente rilevante.
Sicuramente le modalità di esercizio del diritto-dovere di visita dovranno essere attuate cum grano salis e pertanto devono essere evitati gli spostamenti con mezzi pubblici e qualsiasi altra situazione potenzialmente a rischio.
Facciamo un breve excursus dei provvedimenti emessi recentemente da diversi tribunali: il Tribunale di Milano con decreto dell'11 marzo scorso ha prescritto ai genitori di attenersi agli accordi raggiunti nel giudizio di separazione sulle frequentazioni padre-figli, nonostante i genitori abitassero in due Comuni diversi, motivando che:
1) l'art. 1 domma 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020, n. 11 non preclude l'attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e consente gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio, cosicché nessuna "chiusura" di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti;
2) le FAQ della Presidenza del CDM pubblicate lo scorso 10 marzo hanno precisato che gli spostamenti “per raggiungere i figli minori presso l'altro genitore o presso l'affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio”.
- Di diverso avviso è stato il Tribunale di Bari che, con l’ordinanza dello scorso 26 marzo, accoglieva il ricorso di una madre, genitore collocatario della prole che richiedeva la sospensione degli incontri tra il padre ed il figlio minore in quanto il minore era collocato presso la madre ed il padre abitava in un diverso comune, disponendo l’interruzione provvisoria del diritto di visita del padre , sostituito con videochiamate o Skype per periodi di tempo uguali a quelli fissati, e secondo il medesimo calendario. Secondo il Tribunale di Bari “gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M. 9/3/2020, ed all’ancor più restrittivo D.P.C.M. 11/3/2020, dal D.P.C.M. 21/3/2020, e, da ultimo, dal D.P.C.M. del 22/3/2020, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia, è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, (attualmente con divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori”. Per il Tribunale di Bari pertanto “il diritto – dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, a mente dell’art. 16 della Costituzione, ed al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost.”.
- Invece, il Tribunale di Roma, Giudice Di Giulio, con ordinanza del 7 aprile ha disposto che Il diritto di visita dei figli deve essere garantito ai genitori separati anche in occasione della Pasqua, imponendo a una madre separata che si trovava in vacanza in Trentino di riportare il figlio di 6 anni a Roma, dove lo attendeva il padre. E nel caso in esame è stato sostenuto che “La frequentazione padre-figlio non espone il minore ad alcun rischio, che non sia quello generale legato all’emergenza sanitaria, anzi la città di Roma appare meno rischiosa rispetto al Trentino Alto Adige, che è più vicino alla Lombardia e al Veneto, regioni maggiormente colpite dall’epidemia da Covid-19”.
- Sempre il Tribunale di Roma, con l’ordinanza n. 49853 del 7 aprile, nel caso di una coppia in fase di separazione, in cui la madre, in barba ai divieti prescritti dal Dpcm del 9 marzo scorso, aveva condotto i figli in Puglia in piena emergenza sanitaria, ostacolando le visite con il padre nel periodo pasquale come prescritto nell’ordinanza presidenziale, ribadisce il principio secondo cui l’epidemia in corso non può interrompere il diritto di visita dei genitori.
- Ed ancora abbiamo un provvedimento del Tribunale di Velletri datato 8 aprile che sospende temporaneamente il collocamento presso la madre dei figli, disponendo che trascorressero il periodo di distanziamento sociale presso l’abitazione del padre e che la frequentazione genitoriale materna dei minori per il periodo di temporanea permanenza dei figli presso l’abitazione paterna venisse effettuata mediante telefonate e videochiamate con l’uso di smartphone o tablet “a mezzo dei comuni sistemi applicativi”. Il tutto era motivato dalla professione della madre: infermiera e pertanto potenzialmente esposta all’infezione.
- A questo punto non possiamo non citare delle “FAQ” diffuse in data 1° aprile scorso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l’aggiornamento che ha chiarito che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.
- Orbene in una situazione eccezionale come quella attuale è fondamentale in primis che le coppie separate o divorziate mettano da parte antichi contrasti e litigiosità e abbiano cura in maniera responsabile del benessere psicofisico dei loro figli, profondendo agli stessi tanto affetto e serenità e rendendo loro il meno traumatico possibile questo drammatico periodo.
Oggi è importante che nessun genitore metta a rischio l’incolumità fisica del figlio pretendendo ad ogni costo di prelevarlo, nonostante sia consapevole di abitare in una zona rossa o di essere addetto ad un lavoro ad alto rischio di contagio; d’altra parte è anche fondamentale che nessun genitore “collocatario” strumentalizzi questo contingente momento difficile per allontanare la prole dall’altro genitore e impedire gli incontri anche in assenza di alcun tipo di pericolo.
Quello attuale non è e non deve essere il tempo dei conflitti, bensì quello di un maturo e costruttivo dialogo genitoriale a tutela della prole, facendo prevalere il buonsenso e la consapevole responsabilità di tutelare adeguatamente la serena crescita psicofisica ed emotivo-relazionale dei propri figli.
Scarica l'Ordinanza del 26/03/2020 del Tribunale Ordinario di Bari
15 aprile 2020