Il Tribunale di Castrovillari dispone l’affidamento super esclusivo della prole al padre a causa di una grave condotta materna di alienazione parentale:

L’affidamento super esclusivo è stato l’epilogo di una causa durata oltre tre anni; il procedimento riguardava la regolamentazione dell’affidamento della prole dopo la fine della convivenza more uxorio tra i due genitori. Nel caso in esame il padre dei bambini lamentava l’allontanamento sia fisico che affettivo dei figli a seguito della cessazione della convivenza; in particolare accusava che la madre avesse portato i bambini in un’altra regione, rendendoli ostili ed oppositivi alla figura paterna che rifiutavano senza alcun ragionevole motivo.
Il Tribunale disponeva una consulenza tecnica d’ufficio, dando l’incarico ad uno psicologo che ravvisava una situazione di alienazione parentale posta in essere dalla madre nei confronti del padre a danno dei figli. In particolare l’accurata ctu espletata aveva ravvisato la presenza di dinamiche disfunzionali di un complesso processo psicologico, che vedeva i figli vivere una situazione di gravissimo pregiudizio per la loro salute, patendo un notevole condizionamento psicologico da parte della madre al fine di cancellare e sostituire la figura paterna con quello dell’attuale marito della propria madre, subendo un significativo stress psicofisico.
Il Tribunale, in un primo tempo, poiché i bambini rifiutavano categoricamente il padre, chiamandolo “mostro”, affidava la prole al Consultorio comunale, facendola rimanere collocata presso la madre, al fine di tentare “la rianimazione del rapporto padre/figli”.
Ma in questa occasione, la madre non andava oltre una mera disponibilità formale e generica, in quanto rifiutava qualsivoglia dialogo genitoriale con il padre dei bambini e gli incontri padre/figli erano avvenuti solo perché decisi dagli operatori e mai da una genuina iniziativa materna.

Pertanto, constatato l’insuccesso di tale prova, il Tribunale, su parere del Consultorio – conforme a quanto precedentemente rilevato dal CTU, che aveva anzi sollecitato  l’immediato inserimento dei bambini nel contesto familiare paterno senza intermediazioni, disponeva la collocazione dei minori presso una casa famiglia, precisando che “il Consultorio affidatario avrebbe dovuto curare in collaborazione con la struttura ospitante, il riavvicinamento dei minori alla figura paterna, stabilendo il calendario degli incontri dei figli con il padre, nonché con la madre, limitando eventualmente la frequenza degli incontro figli/madre ove avesse ravvisato che essi fossero stati pregiudizievoli alla ricostruzione del rapporto dei figli con il padre”.
Nelle more veniva addirittura spiegato intervento da parte della nonna materna che chiedeva l’affidamento esclusivo dei bambini o quanto meno la collocazione presso di lei: tali domande venivano rigettate.
Successivamente alla collocazione dei Minori presso la casa famiglia si è potuto constatare che la temporanea recisione del rapporto con la madre ha consentito la “resurrezione del padre” e gli operatori della casa famiglia collocataria facevano rilevare che “i due bambini con gradualità si stanno riappropriando del loro rapporto con il loro papà vivendolo man mano sempre più intensamente”.
Afferma il Tribunale che “l’uscita dei minori dalla gabbia psicologica realizzata ai loro danni dalla madre e il soggiorno in un ambiente terzo, che ha consentito al padre di proporsi ai figli per la persona che realmente è, hanno rimosso la nebulosa di pregiudizi che avvolgeva il papà agli occhi dei bambini. L’acclarato riavvicinamento dei figli al padre a seguito della loro avulsione dall’influenza psicologica materna dimostra a posteriori la validità della formulata ipotesi di alienazione parentale”. Ed il Consultorio affidatario dichiarava che ormai il percorso di recupero del rapporto padre/figli si era concluso positivamente, ritenendo opportuno che i figli fossero affidati in via esclusiva al padre, che aveva mantenuto una condotta responsabile e matura nell’interesse preminente dei due figli.
Il Tribunale, pertanto, con decisione dello scorso 30 giugno ha disposto l’affidamento dei minori al padre in modalità super esclusiva, deputandolo pertanto ad adottare in via esclusiva tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli. Ciò deriva giustamente dalle condotte alienanti tenute dalla madre e molto pregiudizievoli per la prole.


Scarica la Sentenza n. 1218 del 30/06/2020 del Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile

22 luglio 2020



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