Cassazione Ordinanza n.16410/2020: nelle controversie riguardanti il diritto dei nonni a frequentare in maniera significativa i nipoti è fondamentale l’ascolto dei minori interessati onde tutelare i loro diritti:

Il rapporto tra nonni e nipoti è da sempre un rapporto affettivo speciale; risulta tutelato anche dal punto di vista normativo sia dalla legge nazionale che da quella sovranazionale; infatti il nuovo art. 317 bis c.c. modificato dal D.Lgs. n. 154/2013, sancisce che i nonni hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. In caso d’impedimento di questo diritto, si può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Inoltre rammentiamo che salvaguardano gli stessi diritti dei minori l’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo; l’art. 24, comma 2, della Carta di Nizza e la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.
Recentemente la Corte di Cassazione si è dovuta pronunciare su un caso in cui i nonni paterni erano stati costretti ad adire le vie giudiziarie in quanto erano ostacolati dalla madre nell’intrattenersi con la loro nipotina di nove anni, che pertanto era rimasta deprivata dal rapporto affettivo-relazionale con tali importanti ascendenti. Le richieste di questi nonni venivano rigettate sia dal Tribunale per i minorenni che dalla Corte di Appello, che non autorizzavano l’ascolto della minore. A tal punto gli anziani signori ricorrevano in Cassazione che, con l’ordinanza n. 16410 del 2020, ha affermato la necessità dell’ascolto della minore, citando, in particolare, l’art. 12 della Convenzione di New York sui Diritti del fanciullo, che prevede il diritto del bambino ad essere ascoltato in tutti i processi decisionali che lo riguardano e, altresì, il corrispondente dovere degli adulti di tenerne nella giusta considerazione le opinioni.
In particolare la Suprema Corte afferma che l’audizione del minore «può essere omessa, ma solo nel caso in cui, tenuto conto del grado di maturità del minore medesimo, sussistano particolari ragioni che la sconsiglino; ragioni da indicare in modo puntuale e specifico», facendo rilevare che la motivazione della Corte di Appello “la minore al momento della decisione aveva solo 9 anni”, era insoddisfacente poiché l’età della bambina non implica “necessariamente l’incapacità di discernimento” della minore e, altresì, “il giudizio sulla capacità educativa e affettiva dei nonni, non giustifica il rifiuto di ascolto della minore, quale soggetto portatore di interessi propri e diversi da quelli dei restanti soggetti coinvolti nel procedimento”.

Ricordiamo che i nipotini hanno il diritto di avere un rapporto stabile e significativo con i loro nonni, ed i genitori che impediscono tale rapporto rischiano la perdita o la limitazione della responsabilità genitoriale.

 


Scarica l'Ordinanza n. 16410 del 30/07/2020 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile

24 ottobre 2020



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