Il diritto di frequentazione dei figli al tempo del coronavirus:

Sono tanti i genitori che chiedono se anche dopo le misure restrittive per il contenimento del contagio possa essere espletato il diritto di frequentazione dei figli in caso di separazione o divorzio.
Le domande più assidue sono – soprattutto da parte dei padri – le seguenti:

“Avvocato posso andare a prelevare mio figlio dalla madre anche in questo periodo con le modalità della sentenza di separazione?”

“Avvocato la mia ex si rifiuta a farmi vedere i figli con le stesse modalità dell’accordo di separazione; sostiene che in questo periodo il diritto di visita è sospeso. Cosa posso fare?”

“Avvocato la mia ex non vuole farmi vedere i bambini nemmeno tramite Skype o videochiamate. Che fare?”

Intanto c’è da rilevare che anche in questo periodo particolarmente problematico non è sospeso il diritto di frequentazione della prole con il genitore non collocatario prevalente.
D’altra parte in data 10 marzo 2020 il Governo sul sito istituzionale ha definitivamente chiarito che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”. Da ciò ne consegue che i decreti ministeriali non hanno sospeso i provvedimenti giudiziari relativi alla regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori.
È logico e sensato  comunque che il diritto di visita vada adeguato al  primario interesse del minore a non essere esposto a rischi di contagio; pertanto se un genitore si trova in una delle zone ad elevato rischio è bene per la salvaguardia del minore sospendere per il tempo necessario le frequentazioni e adottare altre modalità di intrattenersi con la prole, tra cui, ad esempio le videochiamate o l’uso di piattaforme quali Skype per farsi sentire sempre vicini ai figli, rassicurarli e giocare con loro.
Certamente se il genitore non abita in una “zona rossa” e non svolge una professione che possa esporlo ad elevato rischio non sussistono motivi per giustificare il mancato ottemperamento della madre collocataria alle disposizioni della sentenza e pertanto il suo comportamento potrebbe diventare penalmente rilevante.
Sicuramente le modalità di esercizio del diritto-dovere di visita dovranno essere attuate cum grano salis e pertanto devono essere evitati gli spostamenti con mezzi pubblici e qualsiasi altra situazione potenzialmente a rischio.

In ultimo citiamo il decreto del Tribunale di Milano dell'11 marzo 2020, che ha prescritto ai genitori di attenersi agli accordi raggiunti nel giudizio di separazione sulle frequentazioni padre-figli, nonostante i genitori abitassero in due Comuni diversi, motivando che:

1) l'art. 1 domma 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020, n. 11 non preclude l'attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e consente gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio, cosicché nessuna "chiusura" di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti;

2) le FAQ della Presidenza del CDM pubblicate lo scorso 10 marzo hanno precisato che gli spostamenti «per raggiungere i figli minori presso l'altro genitore o presso l'affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio».

Scarica il Decreto del 11/03/2020 del Tribunale Ordinario di Milano

30 marzo 2020



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