Aree di Competenza:

La separazione legale può essere consensuale o giudiziale; con la separazione i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti in vista di un successivo provvedimento di divorzio (oppure di una successiva riconciliazione).
La separazione è consensuale quando avviene di comune accordo tra i coniugi che ne concordano le condizioni. A seguito dell’udienza presidenziale viene omologata dal Tribunale. Se invece manca l’accordo si avrà una separazione giudiziale, che viene definita con sentenza del Tribunale.
Con il divorzio viene invece pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili (se è stato celebrato matrimonio religioso).
Il divorzio fa cessare definitivamente gli effetti del matrimonio, sia sul piano personale che su quello patrimoniale. La cessazione del matrimonio produce effetti dal momento della sentenza di divorzio, senza che essa determini il venir meno dei rapporti stabiliti in costanza del rapporto matrimoniale.
Viene meno definitivamente lo status di coniuge, tanto che diviene possibile la successiva celebrazione di nuove nozze valide agli effetti civili.
Affinché possa ottenersi il provvedimento di divorzio, occorre che sia cessata la cd. affectio coniugalis (vale a dire la comunione spirituale tra marito e moglie) e che siano decorsi almeno sei mesi dalla data dell’udienza presidenziale e della sottoscrizione del verbale di separazione omologato nel caso di separazione consensuale, oppure un anno dall’udienza di comparizione all’udienza presidenziale per la separazione giudiziale.
Mentre con il provvedimento di separazione persiste il dovere di assistenza materiale tra i coniugi derivante dal vincolo coniugale e pertanto la legge attribuisce  al partner economicamente più debole il diritto a ricevere dall’altro un assegno periodico quale contributo al proprio mantenimento finalizzato a garantire allo stesso il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, invece, nel divorzio,  la finalità dell’assegno divorzile  a carico di un coniuge e in favore dell’altro è quella di assicurare a quest’ultimo un contributo al proprio sostentamento perché privo di adeguati mezzi propri e oggettivamente impossibilitato a procurarseli.
Per i diritti successori al coniuge separato competono gli stessi diritti successori di quello non separato. Ma rammentiamo che il coniuge, a cui sia stata addebitata per colpa la separazione, è solamente legittimato a riscuotere un assegno vitalizio adeguato alle sostanze ereditarie, alle qualità e al numero degli eredi legittimi, sempre che, al tempo dell’apertura della successione, egli fruisse degli alimenti a carico del de cuius. 
Nell’ipotesi di divorzio, invece, sorge a favore del coniuge superstite il diritto a ricevere un assegno periodico a conto dell’eredità, solo se titolare di assegno divorzile e in stato di bisogno da intendersi come incapacità di soddisfare le proprie primarie necessità.
Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto si rileva che, mentre il coniuge legalmente separato non ha alcun diritto in merito, il divorziato potrà invece ricevere una percentuale di tale indennità (ossia il 40% dell’importo totale da rapportare agli anni in cui l’attività lavorativa sia coincisa con le nozze), anche se maturata successivamente alla sentenza di divorzio, e sempre che quest’ultimo non si sia risposato e che sia titolare di un assegno divorzile.  Per la pensione di riversibilità, questa spetta al coniuge, anche se separato o divorziato, a condizione che non abbia contratto un nuovo matrimonio. L’importo dovuto viene calcolato in base al rapporto intercorrente tra la durata del matrimonio e il periodo di maturazione della pensione in capo al defunto. In caso di divorzio, la parte avrà diritto a detto trattamento pensionistico solo se percepisce l’assegno divorzile. Inoltre, la data di inizio del rapporto di lavoro assicurativo-previdenziale del coniuge deceduto dovrà risultare anteriore alla sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio. Se il defunto si era risposato, il diritto spetterà sia al coniuge superstite sia a quello divorziato.
Il Diritto di famiglia penale si occupa di violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti contro familiari e conviventi, sottrazione di minorenni, sottrazione di persone incapaci, sottrazione e trattenimento di minore all’estero, stalking contro familiari e conviventi, elusione dei provvedimenti della magistratura in tema di affidamento dei minori e abusi sessuali intrafamiliari.
L’adozione del minore è finalizzata a dare una nuova famiglia al minore a cui manchi in via definitiva il sostegno da parte della famiglia di origine e che, pertanto, si trovi in stato di adottabilità.
L’adozione internazionale è l'adozione di un minore il cui stato di adottabilità sia stato dichiarato dalle competenti autorità di un paese estero.
L’adozione del maggiorenne è mirata a tutelare primariamente l’interesse dell’adottante senza figli che desideri lasciare in eredità a qualcuno il proprio patrimonio e il nome della famiglia.
La tutela della Privacy consiste nel diritto di tenere segreti i dati sensibili e le informazioni personali e della propria vita privata e implica che tali informazioni non siano divulgate senza l’autorizzazione dell’interessato.
La tutela dell’immagine consiste nel diritto della persona a che la propria immagine non venga divulgata, esposta o pubblicata senza il suo consenso, fuori dei casi consentiti dalla legge. La regola generale prescritta dalla legge sul diritto d’autore è che il ritratto di una persona non può essere mostrato senza il suo consenso (art. 96 legge n. 633/1941).
Tale regola subisce un'eccezione quando la diffusione dell’immagine è motivata dalla notorietà della persona ritratta o quando è connessa a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico.
Il diritto al nome rientra tra i diritti della personalità, e come tale è tutelato dall’ordinamento, anche a livello costituzionale dall’ art. 2 Cost.
Nella tutela della reputazione è prevista l’azione sia penale che civile nei confronti di chi violi la dignità e la considerazione sociale di un individuo.
L’Amministratore di sostegno è uno strumento giuridico di protezione indirizzato a tutelare chiunque sia affetto da menomazione psicofisica o che si trovi in condizioni di peculiare difficoltà e ridotta capacità di autonomia. Pertanto tutela le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire.
Si occupa della tutela dei minori nelle cause relative all’esercizio della responsabilità genitoriale, all’affidamento, collocamento e frequentazione dei figli minori nei procedimenti di separazione e divorzio, al riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio, alla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, alla tutela e curatela, alla tutela del minore e limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale, alla violenza assistita, all’alienazione parentale.
Il patto o contratto di convivenza è l’accordo scritto con il quale i conviventi di fatto registrati possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune ed alcuni limitati aspetti dei rapporti personali (ad es. la designazione dell'amministratore di sostegno).
L’accordo può anche disciplinare le conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza. Vengono redatti in maniera personalizzata a secondo le esigenze e le peculiari necessità della coppia.
Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone che ha come fine quello di separare dal patrimonio di un soggetto, alcuni beni per il perseguimento di specifici interessi a favore di determinati beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo determinato, attraverso il loro affidamento e la loro gestione a una persona (cd. “trustee”) o ad una società professionale (cd. “trust company”).
Si tratta di un istituto riconosciuto in Italia ma non regolamentato dalla legge italiana. La legge applicabile andrà quindi scelta volontariamente dal disponente nell’ambito delle giurisdizioni che ammettano e disciplinano in modo specifico il trust (esempio l’Inghilterra, il Jersey, ecc).
Si tratta di tutelare a 360 gradi tutti i diritti delle persone disabili e portatrici di handicap, al fine di garantire la loro autentica integrazione nella società , assicurare il diritto alla salute, alla istruzione, al lavoro, alla riabilitazione, a far parte insomma della società a pieno titolo, combattendo contro tutte le barriere, soprattutto quelle invisibili e discriminatorie di mentalità che non si attengono al rispetto e all’attenzione verso l’altro.
Tutela della classe medica e dei pazienti presunte vittime di malasanità; responsabilità civile e penale del medico; responsabilità contrattuale; responsabilità extracontrattuale; il nesso eziologico; la mancanza di consenso informato; la responsabilità medica dopo la normativa “Gelli”.