OSSERVATORIO DIRITTI DEI DISABILI ON-LINE :
Questo spazio serve per dare voce ai diritti dei disabili e a fornire informazioni sulle novità legislative perchè...
I DIRITTI NON HANNO HANDICAP !!!
Pagina aggiornata al 20/02/2009
NUOVA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE A TUTELA DEI PORTATORI DI HANDICAP:
Il 30 gennaio scorso è stata depositata una nuova sentenza della Corte Costituzionale, a tutela dei diritti dei disabili gravi e del suo nucleo familiare.
Preliminarmente occorre fare una piccola cronistoria giuridica : l’articolo 80 , comma 2, della legge 388/2000, successivamente richiamato dall'articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ha integrato le disposizioni stabilite dalla Legge 53/2000, dando la possibilità ai genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito.
Successivamente l'articolo 3, comma 106 della Legge 350/2003 aveva abrogato il disposto che imponeva, quale requisito per la concessione dei congedi retribuiti, che la figlio disabile grave fosse in possesso del certificato di handicap grave da almeno 5 anni.
Dopo alcuni anni e varie legittime iniziative delle associazioni che tutelano i diritti dei portatori di handicap, tra cui la nostra, la Corte Costituzionale, con sentenza dell’8 giugno 2005, n. 233, ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità di fruire del congedo straordinario, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili.
In seguito, la Corte Costituzionale, con la sentenza 18 aprile 2007, n. 158, ha censurato, dichiarandone l’incostituzionalità, la norma che
“ escludeva dal novero dei beneficiari del congedo straordinario retribuito il coniuge, pur essendo questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformità dell'ordinamento giuridico vigente, tenuto al primo posto - ex art. 433 cod. civ.- all'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte, obblighi che l'ordinamento fa derivare dal matrimonio. Ciò implica, come risultato, un trattamento deteriore del coniuge del disabile, rispetto ai componenti della famiglia di origine". Pertanto veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, nella parte in cui non prevedeva la concessione dei congedi retribuiti anche al coniuge della persona con handicap grave.
Ma a quel punto, proprio commentando tale sentenza, l’Osservatorio dei diritti dei disabili aveva evidenziato che c’era ancora un problema molto rilevante di sostanziale iniquità, che ledeva il diritto di uguaglianza ed i diritti fondamentali dei disabili, soprattutto dei figli delle persone portatrici di handicap grave: infatti in una società in cui sono numerosi gli anziani diversamente abili con handicap in situazione di gravità, era anticostituzionale che non spettasse il sacrosanto diritto di usufruire di tali congedi ai figli di genitori gravemente disabili, E quindi ci si attivava affinché venisse modificata la normativa anche in questo senso.
Tantissime sono state le iniziative dell’Osservatorio, come delle altre associazioni che tutelano i disabili, al fine di rimuovere anche questo ostacolo che ancora frapponeva la normativa ad un paritario trattamento di tutti i disabili e dei loro parenti, siano essi genitori, figli, coniugi o fratelli.
Infatti c’erano state molteplici segnalazioni da parte di figli – specialmente conviventi – con genitori portatori di handicap in situazione di gravità, che erano molto preoccupati perché , lavorando, non avevano né il tempo, né pertanto la concreta ed idonea possibilità di accudire e sostenere , sia materialmente che psicologicamente , il proprio padre o la propria madre disabili gravi o gravissimi, rendendosi conto che spesso le persone anziane, in quelle condizioni , hanno , non solo bisogno del supporto di una mera “badante “, ma del conforto affettivo e psicologico di un figlio.
Da una stima e da una analisi statistica di tutte le richieste che ci sono pervenute negli ultimi anni gli anziani o – comunque – la fascia dei “genitori portatori di handicap grave” , tra tutti i vari tipi di parenti disabili gravi, una percentuale che si assesta, al momento intorno al 70%, con picchi addirittura superiori all’80% in alcune zone.
Ancora una volta è stata in ogni caso la Corte Costituzionale, ad intervenire con una sentenza molto importante per la dignità dei disabili; infatti con la Sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, la Corte Costituzionale ha stabilito l'illegittimità costituzionale della normativa sopracitata anche nella parte in cui non prevede la concessione dei congedi ai figli che assistono i genitori conviventi in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.
Nella Sentenza, la Corte rileva pertanto che «La disposizione censurata, omettendo di prevedere tra i beneficiari del congedo straordinario retribuito il figlio convivente, anche qualora questi sia l'unico soggetto in grado di provvedere all'assistenza della persona affetta da handicap grave, viola gli artt. 2, 3 e 32 Cost., si pone in contrasto con la ratio dell'istituto. Questa, infatti, consiste essenzialmente nel favorire l'assistenza al disabile grave in ambito familiare e nell'assicurare continuità nelle cure e nell'assistenza, al fine di evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica dello stesso, e ciò a prescindere dall'età e dalla condizione di figlio di quest'ultimo».
La Corte dichiara pertanto l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 «nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.»
Pertanto, dopo la Sentenza citata anche i lavoratori che assistono il genitore con handicap grave, finora esclusi dal beneficio, hanno diritto a richiedere la concessione dei due anni di congedo retribuito.
Margherita Corriere.
INVALIDI CIVILI: UNA NOTA MINISTERIALE FAVORISCE LA PIENA ATTUAZIONE DELLA LEGGE DEL 9 MARZO 2006 n.80:
La Legge 9 marzo 2006, n. 80, ha stabilito che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione, siano esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap.
Il Decreto applicativo del 2 agosto 2007 ha fissate 12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell’autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria.
Finalità della normativa è quella di evitare alle persone disabili gravi inutili visite di revisione.
Ma si è potuto verificare, in concreto, che le indicazioni operative per le Aziende sanitarie e le misure di tutela per il Cittadino erano pressoché assenti e che capitava spesso che le Aziende sanitarie invitassero il cittadino a visita senza poi verificare, nella fattispecie concreta, se le menomazioni o le patologie di cui era portatore fossero tra quelle per le quali, ai sensi di legge, venivano esclusi successivi controlli medico-legali.
In una simile situazione sempre più confusa e di effettiva disapplicazione della normativa, recentemente è intervenuta la Direzione Generale Prevenzione Sanitaria del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, che ha inviato una nota “urgente” a tutte le Regioni, ai direttori generali delle Aziende Sanitarie e all’INPS.
Il documento precisa cosa fare riguardo alle persone invalide beneficiarie di indennità di accompagnamento o di comunicazione per le quali le Commissioni delle Aziende sanitarie hanno previsto una successiva visita di revisione.
La nota specifica che l’INPS dovrà inviare a ciascuna Commissione dell’Azienda Sanitaria l’elenco delle persone titolari di indennità di accompagnamento o comunicazione per le quali è prevista la revisione, con la richiesta dei fascicoli sanitari.
A tal punto le Aziende dovranno inviare la documentazione sanitaria in plichi chiusi con l’annotazione “Trasmissione selettiva ai sensi del DM 2/8/07”.
Successivamente le Commissioni INPS dovranno redigere un verbale per ciascun fascicolo esaminato, da cui risulti il diritto o meno per il soggetto all’esenzione da qualunque altra visita di revisione.
Ultimato l’esame, restituiranno alle Aziende Sanitarie i fascicoli corredati del verbale.
Il Ministero prevede, altresì, che sia compito dell’INPS comunicare direttamente alle persone, che sono state ritenute esonerate, che non saranno più chiamate a visita.
La nota del Ministero riguarda anche le nuove visite: In tali casi le Commissioni dell’Azienda Sanitaria devono scrupolosamente attenersi alle disposizioni del decreto, avendo cura di esprimere il proprio parere sulla base della documentazione indicata, annotando nel verbale, quando ricorre il caso, il diritto all’esenzione da successive visite di verifica e controllo.
Questo è un passo avanti molto importante ottenuto anche dopo le tante segnalazioni effettuate alle Autorità preposte e al Ministero da parte di chi - come noi - dà voce ai disagi ed alle ingiustizie di cui spesso le categorie più deboli sono gravate. Ed infatti spesso alle difficoltà di mobilità degli invalidi più gravi, alle interminabili e stancanti attese per la visita di controllo, si aggiungeva anche, per effetto di un “diabolico“ automatismo della procedura informatica, la sospensione automatica del pagamento della provvidenza economica, con gravissimi danni proprio per quei disabili molto gravi, con nessun altro tipo di introito patrimoniale. Ciò ha causato drammi umani gravissimi a cittadini veramente bisognosi, che si sono visti annientati in toto.
Ebbene la normativa attuale, dopo l’ultima nota ministeriale, finalmente potrà avere concreta attuazione per una autentica dignità della personalità del cittadino portatore di gravi invalidità.
Per chi avesse da segnalare qualche problema in merito o vorrebbe più delucidazioni sulla normativa può rivolgersi all’Osservatorio dei Diritti dei Disabili e dei Malati aperto al pubblico tutti i lunedì pomeriggio a partire dalle 16,00 presso la Delegazione Comunale di Andreotta di Castrolibero o inviare una mail al seguente indirizzo mcorriere@libero.it.
Osservatorio dei Diritti dei Disabili e dei Malati
La Responsabile
Avv. Margherita Corriere.
DOCUMENTAZIONI SUI DIRITTI DEI DISABILI E DEI MALATI:
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