CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - ORDINANZA 10 aprile 2019, n.9990 - Che succede se il coniuge proprietario esclusivo della casa familiare la trasferisce ad un terzo? Ecco la risposta della Cassazione:

Il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge collocatario della prole e  non titolare di diritti reali su tale casa,  emesso in data successiva a quella dell’atto di acquisto di tale immobile stipulato tra l’altro coniuge proprietario esclusivo ed un terzo, è a questi opponibile ai sensi dell’articolo 155 quater c.c. e della disposizione dell’articolo 6, comma 6, della Legge n. 898/1970, in quanto analogicamente applicabile al regime di separazione, soltanto se a seguito di accertamento di fatto da eseguire in base alle risultanze circostanziali acquisite, il Giudice di merito ravvisi l’instaurazione di un preesistente rapporto, in corso di esecuzione, tra il terzo ed il precitato coniuge dal quale a quest’ultimo derivi il diritto di godimento funzionale alle esigenze della famiglia, ipotesi che si ravvisa quando:

  1.  il terzo abbia acquistato la proprietà con la clausola di rispetto del titolo di detenzione qualificata derivante al coniuge dal negozio familiare;
  2.  il terzo abbia acquistato la proprietà con clausola di rispetto del titolo di detenzione qualificata derivante al coniuge dal negozio familiare;
  3.  il terzo abbia inteso concludere un contratto di comodato, in funzione delle esigenze del residuo nucleo familiare, con il coniuge occupante l’immobile.

Ed infatti in tale circostanza non basta la semplice consapevolezza da parte del terzo, al momento della stipula del contratto di compravendita, della precedente situazione di fatto di utilizzo del bene immobile da parte della famiglia.

Scarica l'Ordinanza n. 9990/2019 della Corte di Cassazione - Sez. III Civile

1 maggio 2019



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