L’ inserimento dei nuovi compagni nella vita della prole in seguito a separazione e divorzio dei genitori:

Sentenze di legittimità e di merito hanno affrontato il tema dell’inserimento nella vita dei figli del nuovo compagno o della nuova compagna. Ci si domanda come ci si debba comportare e se è bene insistere nell’imporre tout court alla prole tali nuove figure o se è meglio inserirle nella loro quotidianità in maniera graduale e soft.
Certamente in primis è fondamentale rispettare i sentimenti e la personalità dei propri figli e questo consiglio va rivolto sia al genitore collocatario che all’altra figura genitoriale. Infatti spesso tali nuovi legami vengono vissuti dai figli con allarme e sofferenza, temendo che tutto ciò possa sottrarre loro l’affetto e il tempo del genitore interessato.
Magari preoccupati i figli si potranno porre questo tipo di interrogativo “Papà da quando ha questa “fidanzata” non è per caso diventato più assente con me, mi trascura e dedica più tempo a lei che ai nostri giochi?” oppure “Non è che per caso mamma vorrebbe che stesse a casa con noi questo suo nuovo amico al posto di papà?”
È bene che tutto avvenga rispettando i tempi e i sentimenti dei propri figli; spesso le motivazioni fornite dai genitori quando comunicano l’inizio di una nuova storia non bastano a placare l’insofferenza e il dolore che possono scatenarsi nella prole, che prende ancor più consapevolezza che il nucleo familiare e  il mondo accanto a loro insomma stanno cambiando,  subendo, loro malgrado , una rivoluzione.
E’ il momento in cui, secondo molti psicologi, i ragazzi hanno bisogno di metabolizzare tale nuova condizione, trascinati all’improvviso in un vortice di emozioni e sentimenti conflittuali, che, per essere  gestiti al meglio, onde non provocar loro violenza affettivo-emozionale, necessitano dell’affetto e della vicinanza dei  genitori, che devono garantire – e non solo a chiacchiere – che saranno sempre vicini ai loro figli, non li abbandoneranno mai che continueranno ad avere un posto speciale nelle loro vite.
È pertanto importante, per tutelare l’integrità psicofisica dei figli minori, rispettare i loro tempi  per  adeguarsi alle nuove relazioni affettive dei loro genitori separati.
Occorre sempre che i genitori siano concentrati sui bisogni effettivi dei figli e non perdersi in egoistiche pretese che perdano di vista il benessere e la crescita armoniosa della prole.
In un caso il tribunale di Milano con sentenza del 18 gennaio 2017 ha rigettato la richiesta del padre che, accecato dalla conflittualità,  pretendeva che la prole incontrasse la madre senza la presenza del nuovo compagno e del loro figlio; in merito sostiene il Tribunale che non possono essere inibiti tali rapporti, atteso il lungo lasso di tempo trascorso e considerato che la relazione tra la madre e il nuovo compagno si era ormai consolidata da tempo e aveva portato alla nascita di un bambino al quale i figli erano molto affezionati, sentendolo loro fratellino. Pertanto fattispecie per fattispecie è fondamentale verificare il caso concreto onde tutelare e rispettare le esigenze primarie dei minori. Nel caso in esame, come sostiene il dr. Buffone, i ragazzi avevano “metabolizzato la presenza del nuovo compagno nella vita della madre”.
In un caso precedente sempre il Tribunale di Milano, con provvedimento del 23 marzo 2013 sancisce un vero e proprio “diritto” del genitore a coinvolgere il figlio nella propria nuova unione sentimentale, in assenza di pregiudizio per il minore e “adottando le opportune cautele”. Sostiene il Tribunale che il divieto di far frequentare figlio e nuova compagna avrebbe l'effetto di “porre il padre di fronte a una scelta che mette da una parte la nuova compagna e dall'altra il figlio (il che) troverebbe giustificazione solo se il preminente interesse della prole fosse esposto a rischio”.
La sopracitata ordinanza è degna di citazione anche perché, si collega alla prevalente e accreditata letteratura psicologica, in base alla quale “il graduale inserimento dei nuovi compagni nella vita dei figli di genitori separati corrisponde al loro benessere, quando madre e padre abbiano cura e premura di far comprendere alla prole che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali”.
Anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 283/2009 aveva rilevato che non è giustificato il divieto per la nuova compagna del padre di incontrare i figli della coppia, sussistendo una relazione stabile ed equilibrata e non arrecando ciò disagi ai minori.
Molto interessante la recente sentenza della prima sezione civile della Corte di Cassazione n. 11448/ 2017. Tratta il caso in cui, un genitore, la madre, pretendeva di introdurre nella vita quotidiana dei figli la figura del nuovo partner disinteressandosi dei gravi disagi che ciò procurava alla prole.
Orbene il genitore, che ha un nuovo partner, deve prestare molta cura nell’introdurre nella vita quotidiana dei ragazzi il nuovo compagno; infatti deve attenzionare la prole che, come nel caso di specie, già turbata dal mutato contesto familiare, mostrava gravi segnali di disagio a causa della presenza di un estraneo.
Nel caso in esame la Corte di Cassazione conferma la decisione assunta prima dal Tribunale di Ravenna e poi avallata dalla Corte di Appello di Bologna di collocare la prole presso il padre, atteso che, sulla scorta della ctu, i ragazzi avevano manifestato un grave disagio per l’eccessiva tendenza della madre a coinvolgere nella loro vita il suo nuovo compagno, contrastante con la loro esigenza di elaborare il cambiamento nei tempi dovuti.
Pertanto è bene che vincano sempre buon senso e sensibilità verso le esigenze e i tempi dei propri figli, che non sono certamente degli automi da programmare a seconda i desiderata dei genitori, ma personalità in itinere, che per il loro corretto e sano sviluppo affettivo-relazionale hanno bisogno di essere concretamente amati e tutelati dai loro genitori, che dovranno rimanere tali per tutta la vita e non potranno certamente essere sostituiti dai nuovi compagni di mamma e papà.

Sentenza Tribunale di Milano del 18 Gennaio 2017

Sentenza Corte di Cassazione Civile n. 11448/2017

 

1 ottobre 2017



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