Corte di Cassazione sentenza n.11504/2017 - Addio al tenore di vita per l'assegno divorzile:

La Corte di cassazione, adita al fine di ottenere la riforma della sentenza della Corte d’Appello di Milano, che aveva ritenuto non dovuto in favore della ricorrente l’assegno divorzile in quanto quest’ultima non aveva dimostrato l’inadeguatezza dei propri redditi ai fini della conservazione del tenore di vita matrimoniale, pur ritenendo il dispositivo della sentenza impugnata conforme a diritto, ne rettifica la motivazione ai sensi dell’art. 384, 4° comma, c.p.c. e dichiara che una corretta lettura dell’art. 5, comma 6° della legge sul divorzio obbliga ad individuare come  parametro per l’attribuzione dell’assegno non il tenore di vita matrimoniale, bensì l’indipendenza economica della parte richiedente.
Pertanto la Corte stabilisce che, per l’attribuzione dell’assegno divorzile, si debba prescindere dalla valutazione del tenore di vita avuto durante il matrimonio; ne deriva che all’ex coniuge non potrà essere attribuito alcun sostegno economico, ove questi sia economicamente autosufficiente.
Nel caso di specie la Suprema Corte evidenzia che con il divorzio il matrimonio cessa e le parti del rapporto ricominciano ad essere considerate uti singuli. Nessuna rilevanza potrà essere attribuita -ai fini della decisione se concedere o meno l’assegno-  all’entità dei rispettivi patrimoni, alla diversa distribuzione dei compiti di cura della famiglia durante il matrimonio, alle ragioni della decisione, né alla durata del matrimonio stesso, che – sostiene la Cassazione – deve essere contratto nella consapevolezza della dissolubilità dello stesso.

Per la Suprema Corte una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso, sulla base dell’ accertamento giudiziale passato in giudicato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause previste dall’art. 3, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente,   sul piano sia dello status personale dei coniugi, i quali devono perciò considerarsi da allora in poi «persone singole», sia dei loro rapporti economico-patrimoniali ( art. 191 co 1 c.c.) e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale ( art. 143 c.c.)...”
Da tale estinzione del rapporto matrimoniale deriva che il diritto all’assegno di divorzio è condizionato dal previo riconoscimento di esso ai sensi dell’art. 5 della legge n. 898 del 1970 nel testo sostituito dall’art. 10 della legge n.74 del 1987; pertanto per poterne usufruire il soggetto richiedente dovrà essere sprovvisto  di “mezzi adeguati”, rilevando poi  gli ulteriori criteri enumerati all’art. 5, comma 6, L.div. solo ai fini della determinazione dell’importo
(quantum) dell’assegno.
In tal guisa il giudizio sull’assegno è articolato dal legislatore in due fasi  distinte: da un lato, il riconoscimento del diritto (fase dell’an debeatur), dall’altro, la determinazione quantitativa dello stesso (fase del quantum debeatur).
Pertanto da questa recentissima sentenza della Suprema Corte Il criterio giudiziario di riferimento per l’accertamento della sussistenza  o meno delle condizioni per la concessione dell’assegno non dovrà  essere più   il tenore di vita matrimoniale, ma l’indipendenza economica del richiedente. Criterio , secondo la Cassazione ,  del tutto similare a quello a  cui si richiama  l’art. 337septies  primo comma c.c.  per l’accertamento del diritto del figlio maggiorenne alla prestazione di un assegno periodico da parte del genitore, fattispecie con la quale si condividerebbe il principio dell’autoresponsabilità economica. Principio – fa rilevare la Corte – che appartiene al contesto giuridico europeo ed è presente in molte legislazioni dei Paesi dell’Unione, ove “è declinato talora in termini rigorosi e radicali che prevedono, come regola generale, la piena auto responsabilità economica degli ex coniugi, salve limitate eccezioni di ausilio economico in presenza di specifiche e dimostrate ragioni di solidarietà
Gli indici di indipendenza economica, in presenza dei quali la richiesta di assegno dovrà essere rigettata, sono elencati dalla Corte ed individuati nel:

1) possesso di redditi di qualsiasi specie;

2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari;

3) la capacità e le possibilità effettive di lavoro personale;

4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Pertanto solo l’ex coniuge che sia privo di mezzi adeguati e non sia quindi economicamente autosufficiente avrà diritto all’assegno post-matrimoniale o divorzile che si voglia definire.
La giurisprudenza di merito, successivamente a tale sentenza, ha individuato quale parametro per stabilire l’indipendenza economica dell’ex coniuge  la “capacità di avere risorse per le spese essenziali (vitto, alloggio, esercizio dei diritti fondamentali)” designando quale parametro, sia pur non esclusivo, “quello rappresentato dall’ammontare degli introiti che, secondo la legge dello Stato, consente (ove non superato) a un individuo di accedere al patrocinio a spese dello Stato – soglia che ad oggi è di 11.528,41 euro annui ossia mille euro mensili”.

È sicuro che l’accertamento in concreto della soglia superata la quale deve essere affermata l’autosufficienza economica dell’ex coniuge dovrà essere disposto dal giudice fattispecie per fattispecie, con il risultato che si potranno avere in concreto sviluppi diversi dei relativi criteri  di determinazione lasciati nella realtà dei tribunali alla discrezionalità del giudicante.
Necessitano pertanto delle concrete Linee guida nazionali, finalizzate a un metodo il più equo ed obiettivo possibile che non possa soggiacere a mere strumentalizzazioni di una delle due parti e che tenga nel dovuto conto la dignità della persona umana, che certamente ha il diritto-dovere di raggiungere una autonomia economica responsabile, ma che nella contingenza dei tristi momenti di crisi di occupazione in cui si versa trova molti ostacoli concreti nel realizzarsi in campo lavorativo e rendersi autonoma economicamente.

Scarica la Sentenza della Corte di Cassazione n. 11504/2017

8 ottobre 2017



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