Ordinanza del Tribunale di Catania del 2 dicembre 2016:

L’ordinanza che qui si commenta la definirei la carta dei diritti per realizzare un autentico affidamento condiviso della prole di genitori separati.
L’istituto dell’affidamento condiviso è l’espressione a livello giuridico del diritto alla bigenitorialità da parte della prole. Ma perché l’affidamento condiviso non risulti più una mera clausola di stile, ma acquisisca un significato reale e assuma una valenza positiva per i figli è necessario che i genitori siano concretamente consapevoli che per una sana ed equilibrata crescita psicofisica è indispensabile la presenza di entrambi i genitori nella vita dei minori e che la genitorialità non è acquisizione di poteri e diritti, ma è espressione di responsabilità matura e consapevole di favorire sempre la realizzazione degli interessi e dei diritti dei minori.


È fondamentale che non ci sia mai l’assenza qualitativa di uno dei due genitori nella vita dei figli e questo si ottiene soprattutto mettendo da parte sterili battaglie senza senso e cercando ciò che è meglio per un sano sviluppo emotivo-relazionale della prole.
Con la separazione dei coniugi nulla potrà essere come prima, è in re ipsa la disgregazione di un nucleo, però, bisogna che i genitori abbiano la consapevolezza di muoversi in maniera prioritaria nell’interesse dei figli, avendo cura di ciò che sia meglio per loro nel modo più costruttivo possibile, e, pertanto, accogliendo in tale ottica la decisione del giudice non tanto per condividerla, ma per coglierne la logica ed il suo senso che mira alla tutela dei minori.
Ed è proprio per questo che non si può affermare come fosse un dogma né che i figli piccoli “sarebbero principalmente della madre” e che pertanto ai padri “verrebbe solo consentito di esercitare i loro diritti/doveri di visita, né che il “collocamento naturale dei figli dovrebbe essere presso la madre” e che “l’affidamento e/o collocamento presso il padre dovrebbe ritenersi innaturale ed eccezionale” e doveroso di idonea motivazione.


Sia il diritto che l’etica concordano nell’affermare giustamente che i figli sono di entrambi i genitori o, meglio, che entrambi i genitori sono dei figli e che, in mancanza di rigorosa prova del contrario, devono presumersi idonei a esercitare le loro responsabilità e a divenire affidatari e/o collocatari dei figli.  Pertanto i provvedimenti che dispongono l’affidamento e/o il collocamento della prole presso i padri non richiedono delle motivazioni particolari e diverse da quelle che dispongono affidamento o collocazione dei figli presso la madre.
Il dr. Lima, con una incisiva motivazione giuridica, nell’interesse della prole, fa rilevare come sia un dato oggettivo che la separazione dei genitori arrechi comunque vada un grave nocumento alla prole, perché sicuramente perderanno tutti quei benefici “che derivano dalla loro convivenza abituale con entrambi i genitori”. E allora è dovere dei genitori che si separano adoperarsi con ogni energia per non aggiungere a tale nocumento “immanente alla separazione” il grave danno che deriverebbe dalla conflittualità irriducibile fra i due genitori.
I genitori hanno pertanto il dovere di far si che la separazione arrechi i minor danni possibili alla prole onde salvaguardare “il loro normale sviluppo affettivo” e la loro sana crescita, esercitando i loro diritti-doveri inerenti all’assistenza, educazione, sviluppo affettivo dei figli in modo che la separazione non sottragga loro l’importante e prezioso contributo di entrambe le figure genitoriali.
Pertanto sono da stigmatizzare ed evitare tutti quei comportamenti che antepongono al vero interesse della prole l’interesse egoistico di rivalsa personale di uno dei genitori (o peggio di entrambi), atteso che tali condotte sono fuorvianti in maniera grave da quei precisi doveri genitoriali di collaborazione nell’adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
Sottolinea nella sentenza il Giudicante come i genitori non debbano mai dimenticarsi del dovere etico-giuridico di consultarsi reciprocamente sulle questioni relative ai figli e di “adottare decisioni condivise”; il non riuscirci comporta l’intervento del giudice.
Certo è che uno dei principali doveri del genitore collocatario dei figli minori è quello di ottimizzare e favorire i rapporti della prole con l’altro genitore.


Occorre trascendere conflittualità e ripicche e avere come fine esclusivo gli interessi dei figli a instaurare ottimali rapporti affettivi-relazionali con entrambi le figure genitoriali, abbandonando la strade delle sterili vendette e delle rivendicazioni, nella consapevolezza di creare e facilitare le condizioni che permettano alla prole un corretto sviluppo intellettuale ed affettivo che si può  ottenere  attraverso un sereno rapporto con entrambe le figure genitoriali.
E tra l’altro in caso di intervento dell’autorità giudiziaria il dr. Lima evidenzia come sia “disfunzionale” rispetto alla soluzione dei problemi porre l’attenzione da parte dei genitori su chi dei due abbia torto o ragione.
Fuorviante è infatti affrontare da parte dei genitori in lite il problema dell’affidamento e del collocamento dei figli minori nella categoria del torto o della ragione, della vittoria e della sconfitta.
Quando l’autorità giudiziaria deve scegliere il genitore collocatario non intende con ciò ritenere l’uno solo come genitore adeguato, in quanto possono benissimo esserlo entrambi, ma, nel momento in cui si deve decidere, devono essere vagliati altri fattori rilevanti ai fini della decisione.
Nel caso in esame il giudicante ha scelto il padre come genitore collocatario della prole in quanto, nell’interesse del figlio minore, è risultato essere “una persona emotivamente più equilibrata, psicologicamente più solida e, soprattutto, decisamente meglio orientata della madre, con riferimento alla percezione della realtà e ai doveri verso il figlio e l’altro genitore e alle necessità del bambino”.
Dalle consulenze infatti era scaturito che la personalità della madre invece era caratterizzata da un temperamento più fragile e, soprattutto, bisognosa di impostare le sue relazioni con le persone care in modo funzionale più alle sue esigenze che ai bisogni degli altri e, in particolare del figlio minore.
Consiglierei a tutte le coppie che stanno per separarsi di leggere insieme tale provvedimento: è un invito ad anteporre gli interessi dei figli alle contingenti beghe conflittuali che devono essere superate nella condivisione del ruolo genitoriale che va affrontato con serietà e maturità per favorire un sano sviluppo interiore e affettivo-relazionale dei propri figli.
Al posto di padri “disimpegnati “e di madri “proprietarie” occorre che ci sia una coppia genitoriale consapevole delle proprie responsabilità da condividere a tutela della prole.


Avv. Margherita Corriere
Presidente Sezione distrettuale AMI di Catanzaro

Ordinanza del Tribunale di Catania del 2 dicembre 2016

11 gennaio 2017



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