L'interesse della persona minorenne e la concreta tutela dei suoi diritti:
È molto importante dare attenzione a quello che viene denominato "the best interest of the Children", il superiore interesse dei Minori, che è stato proclamato in maniera solenne nell’art. 3 dalla Convenzione sui Diritti del fanciullo, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 a New York e ratificata dall’Italia con Legge 27.05.1991, n. 176) e che testualmente recita: In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
Tale disposizione è stata riaffermata anche dalle “Linee guida del Consiglio d’Europa sulla giustizia a misura di bambino” al paragrafo 3, lettera B, in data 17.11.2010.
- Il principio del “superiore interesse del bambino” viene ribadito anche a livello della nostra normativa interna dall’art. 317 bis cod. civ., disponendo che il giudice, nel dirimere le questioni inerenti l’esercizio della responsabilità genitoriale sui figli, deve avere quale unico riferimento l’esclusivo interesse del figlio;
- Diverse volte inoltre la Suprema Corte ha affermato che “il principio costituzionale della tutela del prevalente interesse del minore intende garantire la tutela più piena possibile ai concreti bisogni affettivi ed educativi di ciascuno e di tutti i minori coinvolti nelle vicende giudiziarie sottoposte al vaglio del giudice del merito”. E, ancora ,la Corte di Cassazione, anche a sezioni unite, ha evidenziato come attraverso l’ascolto del minore, inteso come diritto assoluto del minore, viene perseguito il suo interesse superiore, corrispondente al suo sviluppo armonico psichico, fisico e relazionale, da perseguirsi anche attraverso l’immediata percezione delle sue opinioni in merito alle scelte che lo riguardano, consentendo, in tal modo, la partecipazione del minore stesso al giudizio, in quanto “parte in senso sostanziale”;
- L’interesse prevalente del minore certamente deve essere garantito da una valutazione concreta e ponderata e non può diventare una pura formale clausola di stile; proprio per questo tutti gli operatori del diritto e gli addetti ai lavori a tutela dei Minori devono cooperare affinché venga realizzato nella concreta realtà quotidiana l’interesse del Minore, principio propulsore di un suo sviluppo psicofisico armonioso ed equilibrato.
12 gennaio 2020