Il Tribunale di Castrovillari dispone l’affidamento materialmente condiviso ed il mantenimento diretto della prole:

Quando una coppia si separa può succedere che, in presenza di prole, si perdano di vista i loro autentici interessi, sprecando il tempo e le energie in lotte intestine per accaparrarsi la collocazione prevalente dei figli o il loro affidamento esclusivo. A volte lo stesso affidamento condiviso, così come disposto, con collocazione del minore presso uno dei genitori e diritto- dovere dell’altro di intrattenersi con i figli solo per poche ore settimanali, oltre i weekend alternati, provoca un depauperamento di una figura genitoriale e del loro ruolo, che sicuramente causerà delle problematiche da “parental loss” nei minori.
Varie ricerche scientifiche effettuate su vasta scala hanno rilevato che i bambini che, dopo la separazione o il divorzio dei loro genitori, sono stati costretti a vivere una condizione sostanzialmente monogenitoriale, hanno accusato disagio, problematiche emotivo-relazionali, malattie mentali, deficit affettivo.
Di contro, uno studio scientifico internazionale del 2014, riportato sulla rivista dell’Associazione Psicologi Americani, ha evidenziato che stabilire tempi paritari di intrattenimento dei bambini con ciascuno dei due genitori separati e i pernottamenti dei bambini con il padre dà loro più serenità e “favorisce nei bambini la consapevolezza che l'accudimento è compito di entrambi i genitori e non di uno solo di loro”.
A garantire un affidamento condiviso, veramente tale, con tempi paritari da trascorrere con ciascuna delle due figure genitoriali, è indirizzata l’ordinanza sui provvedimenti urgenti nell’interesse dei coniugi e della prole emessa ex art. 708 c.p.c. dal Presidente di sezione del Tribunale di Castrovillari, Dr. Vincenzo Di Pede. Infatti tale provvedimento, favorendo un affidamento sostanzialmente e materialmente condiviso, dispone che siano i coniugi separati ad avvicendarsi, a settimane alterne, presso la casa coniugale, mentre il figlio rimarrà stabilmente ad abitarla. In tal modo al minore non verrà sottratta la presenza significativa di uno dei due genitori e potrà crescere avendo accanto entrambi i genitori che potranno accudirlo, assisterlo, provvedere alla sue cure e alle sue esigenze tutte comprese quelle importanti affettivo-relazionali.
Con il sopracitato provvedimento si è disposto anche il mantenimento diretto della prole, motivato dal fatto che “la coabitazione temporalmente paritetica dei genitori col figlio esime dalla necessità di prevedere un contributo ordinario dell’uno (non collocatario) a favore dell’altro (collocatario)“.
È un provvedimento illuminato finalizzato al benessere psicofisico dei figli, spesso penalizzati da modalità concrete di affidamento che rendono irrisori i contatti e le relazioni con uno dei due genitori, rendendo, di fatto, i minori deprivati sostanzialmente di una delle due figure genitoriali che sono il loro punto di riferimento per una crescita sana e scevra di problematiche emotivo-relazionali.

 

12 settembre 2017



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