Cassazione Ordinanza n.13217/2021: Il Giudice non può fondare l’affidamento super esclusivo solo sulla consulenza tecnica d’ufficio:

È questa una pronuncia della Corte di Cassazione che si muove conformemente a quelli che erano i principi rilevati in altre sentenze (Cassazione n.6919/2016-Cassazione n.13274/2019). Ed infatti non si comprende francamente tutto lo scalpore che ha creato, quando in effetti non fa che reiterare indirizzi e direttive già espressi precedentemente.
Innanzitutto è già da molto tempo che non si fa che giustamente rilevare che non è scientificamente riconosciuta la PAS, cosiddetta sindrome di alienazione parentale, né tantomeno la MAS, ovverosia la sindrome della madre malevola. Ma la Corte di Appello di Venezia basa l’affidamento super esclusivo al padre della figlia minore sull’elaborato peritale che accertava la sussistenza nella madre di tali forme di sindrome scientificamente non avallate. Giustamente la Corte osserva che si tratta di concetti stigmatizzanti privi di validità scientifica e fatti propri acriticamente dalla Corte di Appello che secondo il Supremo Consesso, con una inammissibile valutazione di parte, conduce a sanzionare non l’illecito, bensì l’autore per quello che è e non per quello che fa, tralasciando la cosa più importante, vale a dire, la ricerca di dati di fatto concreti ed obiettivi.
Secondo la Cassazione per giungere ad un affidamento super esclusivo il giudice deve rilevare fatti gravi come “irreparabili carenze d’espressione della capacità genitoriale”; pertanto deve essere accertata la verità dei fatti censurati, mediante i comuni mezzi di prova tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni.
Ma nel caso de quo la pronuncia non risulta convenientemente motivata con adeguato supporto probatorio.
Ciò che il giudice deve effettuare principalmente è tutelare l’interesse del minore, analizzando le concrete condotte genitoriali, onde acclarare la sussistenza o meno di effettive e concrete gravi carenze nelle competenze genitoriali. Ma la Corte di Cassazione rileva come nel caso di specie si è fatto riferimento a generiche condotte scorrette della madre che avrebbero avuto gravi contraccolpi sulla minore, senza però specificare e indicare i concreti pregiudizi e, altresì, non si sarebbe attuato quel giudizio prognostico sulle capacità genitoriali, sulla idoneità della madre ad offrire cura, attenzione, comprensione, educazione e supporto alla bambina. Lamenta pertanto la Suprema Corte che il giudice di merito non ha effettuato un adeguato giudizio prognostico sulle capacità genitoriali funzionale alla sana crescita psicofisica della minore, ma si sia limitato a indugiare solo su qualche episodio che, seppure deplorevole, di per sé non è sufficiente per disporre tale forma di affidamento, atteso anche l’accertato rapporto positivo di accudimento della madre verso la figlia.
Orbene la Cassazione , annullando la sentenza e rinviando ad altra Corte territoriale, non ha certamente inteso affermare alcun primato di un genitore sull’altro nell’affidamento della prole, né tantomeno che non esistono genitori (siano madri o padri) oppositivi, che, volontariamente o meno, cercano di escludere l’altro genitore dalla vita dei figli o che non esiste il rifiuto di un genitore da parte del figlio  a causa della condotta disfunzionale dell’altro genitore (di solito il collocatario). Rammentiamo che la Cassazione ha ribadito e citato ciò che già da tempo era stato evidenziato dalla sentenza n.6919/2016): “tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore” a tutela dell’interesse del minore e della sua sana crescita affettivo-relazionale. Ma tutto ciò deve essere adeguatamente provato!
Ciò che giustamente ha rilevato la Suprema Corte con questa ordinanza è che un tale tipo di affidamento non si può basare solo su un elaborato peritale fondato su convinzioni non suggellate scientificamente, bensì si deve fondare su prove, che devono essere quelle tipiche e specifiche della materia, comprese le presunzioni e che, altresì, deve essere effettuato in concreto il giudizio prognostico sulle capacità genitoriali, a tutela dell’interesse del Minore, esaminando e valutando ogni aspetto concreto della fattispecie.
Pertanto andiamo avanti e tuteliamo sempre adeguatamente e con grande senso di servizio – ciascuno per quanto di competenza – l’interesse concreto del Minore.


Scarica l'Ordinanza n. 13217/2021 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile

13 giugno 2021



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