Corte di Cassazione ordinanza n. 4248/2019: È conforme alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo la decisione del giudice di non procedere all’ascolto del minore se ritiene che proprio per l’età non possa discernere con piena consapevolezza il proprio intendimento in ordine alla materia trattata:

La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4248/19 depositata il 13 febbraio scorso, ha statuito che l’omissione dell’ascolto di un minore di età inferiore ai sei anni è compatibile con la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con legge nazionale del 27 maggio 1991 n.176 e con la Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti del fanciullo del 1996 ratificata dall’Italia con legge n. 77 del 2003. Ed infatti sostiene la Suprema Corte che, sebbene l’audizione dei minori è un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie e che è centrale per il riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nel caso di un  minore di età inferiore a sei anni l’omissione dell’ascolto, decisa dai giudici di merito, è compatibile con la Convenzione, perché, nell’effettuare tale scelta, il tribunale ha dato una motivazione adeguata spiegando che, proprio in ragione dell’età, “la minore non potesse discernere in ordine alla materia trattata quale fosse il proprio intendimento”.
Nel caso in esame si era rivolto alla Corte di Cassazione il padre di una minore, che impugnava l’attribuzione del proprio cognome alla figlia dopo che la madre della bambina aveva presentato presso il Tribunale dell’Aquila la richiesta di attribuzione del cognome paterno alla figlia. L’istanza, accertata la paternità con sentenza passata in giudicato, era stata accolta, però il padre aveva impugnato tale provvedimento contestando, altresì, il mancato ascolto della minore in difformità alla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo.
Ma, come prima evidenziato, la Suprema Corte respingeva il ricorso.

Scarica l'Ordinanza n. 4248/2019 della Corte di Cassazione - Sez. I Civile

14 luglio 2019



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