Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 26993/2019: chi versa solo parzialmente l’assegno di mantenimento, non può essere condannato:

La Corte d'Appello di Genova, condannava il padre alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 450,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore della parte civile costituita, per il reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore.
Nel caso in esame il padre aveva provveduto a versare somme ridotte a causa del suo stato di disoccupazione, corrispondendo solo 200/250 euro al mese invece che la somma di euro 350,00 stabilita dal tribunale per il mantenimento del figlio, però, contestualmente, aveva pagato la rata mensile di mutuo di circa 550 euro della casa familiare, ove viveva il bambino, oltre alle spese condominiali pari ad euro 280 al bimestre.
Il padre ricorreva in Cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 570 c.p., e vizio della motivazione per illogicità e contraddittorietà, in quanto i parziali versamenti dell’assegno di mantenimento, unitamente  al pagamento delle rate del mutuo gravante sull’immobile adibito ad abitazione della convivente e del figlio, oltre che delle spese condominiali, verrebbero ad escludere l’esistenza dello stato di bisogno del figlio minore, al quale il padre non aveva mai fatto mancare i mezzi di sussistenza.
La Suprema Corte accoglieva il ricorso facendo rilevare che:

  1. Il reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, sussiste anche quando uno dei genitori ometta integralmente la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore;
  2. Nel caso di specie, essendoci stata una parziale contribuzione, era necessario verificare se al figlio minore fossero venuti a mancare i mezzi di sussistenza, per effetto della suddivisione del relativo onere economico che grava su entrambi i genitori.
  3. La deposizione della madre evidenziava che il padre aveva versato mensilmente 200/250 euro in contanti, nel periodo susseguente alla vendita dell’immobile, confermando che il predetto ha comunque fornito un proprio contributo al mantenimento del figlio, anche se inferiore all’importo di 350,00 euro stabilito dal Tribunale per i minorenni;
  4. la violazione dell’obbligo di assistenza per integrare il reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, deve essere tale da avere fatto mancare i mezzi di sussistenza al minore; diversamente il delitto di omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli previsto dall’art. 570 bis c.p., non ricorre solo per effetto del mancato versamento integrale dell’assegno di mantenimento determinato in sede civile.
  5. L’omessa assistenza deve avere causato la mancanza dei mezzi di sussistenza, che comprendono quanto è necessario per la sopravvivenza, situazione che non si identifica né con l’obbligo di mantenimento né con quello alimentare, aventi una portata più ampia, e tenuto conto della suddivisione del relativo onere che grava su entrambi i genitori, in proporzione alle rispettive capacità economiche.

Scarica la Sentenza n. 26993/2019 della Corte di Cassazione - Sez. VI Penale

14 luglio 2019



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