Cassazione ordinanza n.651/2019: per l'assegno divorzile vale il reddito netto dell'ex coniuge:

La Suprema Corte chiarisce che l'ammontare dell'assegno divorzile va commisurato ai redditi netti di ciascun coniuge e all'apporto del partner debole alla realizzazione della vita familiare.
Ed Infatti, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite risulta attenuato il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
In questo caso la Cassazione ha accolto il ricorso dell’ex marito dopo che la Corte di Appello aveva posto a suo carico un assegno divorzile dell’importo di euro 200,00, avendo comparato le condizioni economiche dei due ex coniugi, ma attenendosi al reddito lordo percepito dall’ex marito invece che a quello netto.
La Suprema Corte, prendendo spunto dai nuovi parametri stabiliti dalle Sezioni Unite, chiarisce che "il riconoscimento dell'assegno in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa ai sensi dell'art. 5. comma 6, della L. n. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno". E tale giudizio deve  essere espresso in base ad una valutazione  comparativa, delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Inoltre la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, non è finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
In particolare la sentenza della Corte di Appello nel caso specifico aveva fondato il giudizio solo sulla disparità economica tra i due ex coniugi. Ma nel caso de quo sussisteva non omogeneità dei dati messi in comparazione, atteso che, da una parte, per quanto riguarda il reddito della donna, si era fatto riferimento a quello netto, mentre, dall’altra, per quanto atteneva all’ex marito si era preso come punto di riferimento il suo reddito lordo.
Ma la valutazione in ordine alle capacità economiche del coniuge obbligato ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'assegno a favore dell'altro coniuge non può che essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo.
Ancora, nel caso di specie, la Corte di appello non aveva tenuto nel dovuto conto la rata del mutuo di cui era onerato l’ex marito in relazione all’immobile che abitava, ma aveva invece solo rilevato che l'acquisto dell'abitazione indicava una sua capacità di spesa maggiore di quella della ex moglie.
Pertanto il ricorso veniva accolto e la sentenza della Corte di Appello cassata con rinvio.

Scarica l'Ordinanza n.651/2019 della Corte di Cassazione

16 febbraio 2019



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