Per La Cassazione niente assegno divorzile a favore dell’ex coniuge che ha una nuova famiglia di fatto:

La formazione da parte dell’ex coniuge di una nuova famiglia, quantunque di fatto, annullando ogni legame con il tenore ed il modello di vita della anteriore fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni condizione per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge e pertanto il relativo diritto cessa definitivamente.

È quanto disposto dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza 10 gennaio 2019, n. 406, che conferma l’orientamento secondo cui si ha “famiglia di fatto”, quando si viene a creare una nuova realtà familiare, con la presenza di valori di reciproca solidarietà, arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente. In tale caso non sussisterà più l’obbligo di mantenimento e di corresponsione dell’assegno divorzile a carico dell’ex coniuge, che dovrà promuovere ricorso giudiziale, richiedendo un provvedimento che elimini tale obbligo, provando la nuova relazione stabile del beneficiario dell’assegno divorzile.

La prova può essere fornita dalla presenza di figli nati dalla nuova relazione, dal certificato di residenza che attesti una convivenza duratura, dall’esistenza di un conto corrente cointestato, insomma da quegli elementi che possano dimostrare l’esistenza di una famiglia di fatto.

Scarica la sentenza n.406 del 10 gennaio 2019 della Corte di Cassazione, Sez. VI Civile

16 febbraio 2019



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