Cassazione Ordinanza n.18222/2019: no alla prescrizione di percorsi psicoterapeutici ai genitori, finalizzati a superare le problematiche rilevate in merito all’esercizio della responsabilitA' genitoriale:

Ancora una volta la Corte di Cassazione si pronuncia sulle prescrizioni di percorsi psicoterapeutici ai genitori; infatti la Suprema Corte con l’ordinanza n. 18222/2019, ha stabilito che non è condivisibile la decisione con cui la Corte d'Appello di Perugia aveva confermato l’invito giudiziale diretto ai coniugi dal Tribunale a seguire con urgenza un percorso psicoterapico finalizzato a superare le criticità rilevate in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore.
La Suprema Corte afferma che, benché la Corte d’Appello abbia sostenuto che la prescrizione del Tribunale dovesse essere interpretata come un semplice invito indirizzato ai genitori e non invece come un obbligo, in quanto era lasciato alla volontà dei genitori seguire o meno tale percorso, tuttavia tale prescrizione, seppure effettuata nell’interesse della prole, incideva sulla libertà di autodeterminazione dei genitori alla cura della propria salute, tutelata a livello costituzionale dall’art. 32  della Costituzione.
E, a tal uopo, la Cassazione cita la precedente sentenza conforme che la Suprema Corte aveva emesso nel 2015, precisamente la sentenza n. 13506 del 2015 con cui si disponeva che il Giudice non può imporre ai genitori immaturi percorsi psicoterapeutici individuali e di coppia,  affermando che “la prescrizione ai genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale e a un percorso di sostegno alla genitorialità da seguire insieme è lesiva del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito e alla disposizione che vieta l’imposizione , se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari”, facendo rilevare che “In tema di affidamento dei figli minori, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta comunque un condizionamento, per cui è in contrasto con gli art. 13 e 32, comma 2, Cost., atteso che, mentre l’intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell’interesse del minore, quella prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione”.
E ancora la Suprema Corte sostiene che, sebbene una simile prescrizione  possa essere ritenuta dal Giudice come extrema ratio per aiutare la coppia a formarsi  quali idonei genitori, non si può decidere di impartirla loro, a titolo di invito, ma, di fatto, a mo’ di  un trattamento sanitario obbligatorio in difformità a quanto sancito dall’art. 32 della nostra Costituzione; ed infatti la finalità di un  simile percorso psicoterapeutico -che  deve rimanere estraneo al giudizio- è quella di realizzare una crescita e maturazione personale genitoriale ed attiene esclusivamente alla sfera del  diritto di autodeterminazione dei singoli genitori. Incisiva la Cassazione, altresì, nello stigmatizzare quell’anomalo potere che in tal guisa viene attribuito sine titulo ai Servizi Sociali, affermando: “Inoltre non tiene conto del penetrante intervento, affidato dallo stesso giudice di merito, al Servizio sociale che si giustifica in quanto strettamente collegato all’osservazione del minore e al sostegno dei genitori nel concreto esercizio della responsabilità genitoriale. Laddove la prescrizione di un percorso psicoterapeutico individuale e di sostegno alla genitorialità da seguire in coppia esula dai poteri del giudice investito della controversia sull’affidamento dei minori anche se viene disposta con la finalità del superamento di una condizione, rilevata dal CTU, di immaturità della coppia genitoriale che impedisce un reciproco rispetto dei rispettivi ruoli. Mentre infatti la previsione del mandato conferito al Servizio sociale resta collegata alla possibilità di adottare e modificare i provvedimenti che concernono il minore, la prescrizione di un percorso terapeutico ai genitori è connotata da una finalità estranea al giudizio quale quella di realizzare una maturazione personale dei genitori che non può che rimanere affidata al loro diritto di auto-determinazione.”
La recentissima pronuncia della Suprema Corte, nel ribadire quanto già sostenuto e affermato con la precedente decisione del 2015 mette in luce una incontestabile verità: il percorso di maturazione personale dei genitori e la loro assunzione di responsabilità consapevole in tanto potrà aversi in quanto liberamente avviata, affidata al loro diritto imprescindibile di autodeterminazione; se non sarà intrapreso liberamente, raramente potrà condurre a risultati positivi ed efficaci nel tempo.

Scarica l'Ordinanza n. 18222/2019 della Corte di Cassazione - Sez. I Civile

16 luglio 2019



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