Cassazione Ordinanza n.12794/2021: Anche il tradimento virtuale tramite chat giustifica la separazione con addebito:

Con questa decisione la Corte di Cassazione ribadisce l'orientamento dominante secondo cui il tradimento può essere anche solo virtuale, non essendo indispensabile il tradimento carnale tra i due amanti e può giustificare pertanto la dichiarazione di responsabilità in caso di separazione, venendo dichiarato l’addebito nei confronti del coniuge fedifrago.
Quindi attenzione alle chat e ai messaggi amorosi! Le conseguenze possono essere davvero importanti.
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 151 secondo comma del codice civile, la separazione può essere addebitata ad uno dei due coniugi, su richiesta espressa dell’altro, quando sussistono violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., violazioni che rappresentino, altresì, la causa diretta del fallimento del matrimonio e della fine di quell’affectio coniugalis elemento fondante di un rapporto matrimoniale, che fanno diventare  pertanto intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Sono importanti le conseguenze patrimoniali che derivano dall’addebito; infatti il separato con addebito perde il diritto a ricevere l'assegno di mantenimento, cioè l'assegno che in caso di separazione viene dato a favore del coniuge economicamente più debole onde garantirgli un tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio.
Il soggetto a cui è stata addebitata la separazione giudiziale mantiene solo il diritto ad ottenere gli alimenti. L'assegno alimentare viene concesso al coniuge colpevole di aver determinato la fine del matrimonio solo nel caso in cui non sia in grado (per incapacità fisica o per altri motivi non imputabili a lui) di "svolgere un'attività lavorativa confacente alle sue attitudini e alla sua condizione sociale". Gli alimenti vengono concessi quindi solamente in caso di effettivo bisogno e l'importo deve essere il minimo indispensabile per garantire la sussistenza.
Per quanto riguarda l’affidamento dei figli, la pronuncia di addebito non comporta conseguenze e pertanto l'addebito non osta al regime di affidamento condiviso della prole.


Scarica l'Ordinanza n. 12794/2021 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Civile

18 luglio 2021



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