Un importante ruolo del Giudice Tutelare: il potere di vigilanza attiva ex art. 337 c.c.:

Il potere di vigilanza conferito dall’art. 337 c.c. al giudice tutelare riguarda l’attuazione delle condizioni statuite dal tribunale per l'esercizio della responsabilità genitoriale e non si estende certamente all'attribuzione di poteri decisori che non siano meramente applicativi delle condizioni medesime, rimanendo esclusa pertanto ogni statuizione modificativa di queste. Precisamente così recita l’art. 337 c.c. "Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilite per l'esercizio della potestà (oggi responsabilità genitoriale) e per l'amministrazione dei beni". Tuttavia, la mancanza di un potere di modifica riguarda esclusivamente le questioni di primaria importanza ossia l’affidamento, il collocamento e il quantum del mantenimento ma non anche le questioni accessorie o semplicemente esecutive nell’ambito delle quali va certamente inclusa la cornice dei tempi di frequentazione tra prole e genitori, come egregiamente stabilito dal decreto del 22 giugno 2015 del Tribunale di Milano, che richiama un nuovo principio che si sta diffondendo sempre di più nella giurisprudenza di merito, vale a dire la funzione di "vigilanza attiva" del Giudice Tutelare.
In base a tale orientamento allorché non penda nessun procedimento e si debba dare attuazione alle disposizioni previste con le sentenze di separazione o divorzio o di modifica delle relative condizioni, rimane in capo al Giudice Tutelare anche un potere di modifica limitatamente alle questioni accessorie o meramente esecutive, ad esclusione quindi solo delle questioni di primaria importanza, quali l’affidamento, il collocamento e il quantum del mantenimento. Tale potere di modifica è pertanto funzionale all’applicazione concreta del regime previsto nella precedente fase di cognizione.
A questo punto basta solo pensare a tutto il contenzioso che scaturisce sui tempi e le modalità accessorie di frequentazione genitori/figli – querelle sempre infuocata e fonte di massima litigiosità tra le parti, specie in prossimità dei periodi festivi, per rilevare il grande vantaggio anche di celerità di tempi che si potrà ottenere ricorrendo   al Giudice Tutelare anziché al Tribunale in composizione collegiale.
E, in tal guisa,  il Giudice nell’assumere la propria decisione, a norma dell’art. 344 c.c. "può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni"; pertanto potrà avvalersi del supporto di tutti quelle istituzioni  deputate alla cura degli interessi contesi e che sono  chiamate ad operare concretamente per appianare le eventuali resistenze delle parti all'attuazione del regime previsto.
Una conferma di tale ruolo attribuito al Giudice Tutelare si rinviene nell'art. 6, comma 10 della legge sul divorzio (L. 898/1970): “all'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito…. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del P.M. al giudice tutelare”. Pertanto una attenta e recente giurisprudenza, per porre efficace rimedio a situazioni d'urgenza nei conflitti genitoriali, ha tipizzato poteri di più ampio respiro rispetto a quanto sino ad oggi visto, introducendo il concetto di attività di vigilanza attiva.
A tale orientamento ha dato sostegno anche l'entrata in vigore del Regolamento europeo 2201/2003, il cui art. 48 (modalità pratiche per l’esercizio del diritto di visita) prevede che il giudice dell’esecuzione possa “stabilire modalità pratiche volte ad organizzare l’esercizio del diritto di vista, qualora le modalità necessarie non siano o siano insufficientemente previste nella decisione emessa dalle autorità giurisdizionali dello stato membro competente a conoscere del merito e a condizione che siano rispettati gli elementi essenziali di quella decisione”.
Pertanto il Giudice Tutelare potrà dichiarare l'esistenza di inadempimenti da parte di uno dei genitori e adottare quei provvedimenti che, senza modificare il regime stabilito in sede di cognizione, valgano a permetterne la concreta applicazione.

Scarica il Decreto del Tribunale di Milano del 22 giugno 2015

24 novembre 2019



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