Cassazione sentenza n. 1191/2020: Perde l’affido il padre che nei giorni in cui può tenere con sé i figli li lascia per l’intero tempo soli dai nonni paterni:

È una sentenza corposa questa della Cassazione che in ben 50 pagine di motivazione ad uno ad uno dichiara inammissibili o infondati i 31 motivi d’impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Milano.
Tutto trae origine da una causa di separazione giudiziale che era stata definita in primo grado con sentenza del tribunale di Milano che, in particolare, dichiarava la separazione personale tra i coniugi, affidava le figlie minori al comune, limitava la responsabilità genitoriale alle decisioni di maggiore interesse per le figlie, da assumersi da parte dell’ente affidatario sentiti i genitori a carico dei quali poneva gli eventuali oneri economici nella misura del 50% per ciascuno. Veniva disposto il collocamento delle minori – che continuava ad abitare nella casa familiare - presso la madre, riservando all’ente affidatario “di valutare la necessità di una diversa soluzione abitativa” per le bambine.
Veniva proposto appello avverso tale sentenza da entrambe le parti. La Corte di Appello, pronunciandosi con sentenza del 25.07.2017, in parziale riforma della sentenza di primo grado, in particolare, affidava le figlie alla madre collocataria, confermando il regime di limitazione all’esercizio della responsabilità genitoriale, modificava il rapporto tra padre e figlie, regolamentando diversamente il relativo regime di visita, incaricando gli operatori del Comune di monitorare la situazione delle minori con possibilità di intervenire a limitazione o ampliamento degli incontri tra minori, padre e nonni paterni.
Ricorreva per cassazione avverso tale sentenza il padre con ben 31 motivi di impugnazione, tutti ritenuti dalla Suprema Corte inammissibili o infondati; in particolare in merito alla perdita da parte del padre dell’affidamento delle due bambine si faceva rilevare che la Corte di merito aveva ben disposto in quanto,  muovendo dagli esiti delle relazioni dell’ente affidatario, dava conto della circostanza che il padre trascorresse poco tempo con le figlie, in quanto le lasciava sempre con i propri genitori allontanandosi dalla  casa presso cui egli continuava  a portare le figlie, per tutto il giorno, facendo ritorno solo la sera e quindi delegando i suoi compiti genitoriali ai nonni paterni e pertanto dimostrando completo disinteresse verso le prole.
Rammentiamo che essere genitore significa avere nei confronti della prole quelle funzioni affettive, relazionali, protettive, educative, che, con costanza e responsabilità, attivino un autentico e significativo rapporto che aiuti i figli nella loro sana crescita. Pertanto è giusto e legittimo che perda l’affido un genitore che non si dimostri tale, non trascorrendo del tempo con le figlie, ma anzi lasciandole sempre parcheggiate dai nonni paterni piuttosto che stare con loro e dedicare loro del tempo, un tempo prezioso che ha fatto perdere per sempre alle sue figlie.
Certamente i nonni, quali ascendenti, hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni in base all’art. 317 bis del codice civile, ma non possono sostituirsi in toto ad uno dei due genitori che rimane completamente latitante nelle sue funzioni genitoriali.

Scarica la Sentenza n. 1191/2020 della Corte di Cassazione Sez. I Civile

25 gennaio 2020



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