Il superiore interesse del Minore:

Da più parti si sente affermare giustamente che la stella Polare del processo della famiglia, dopo la riforma del 2006, successivamente confermata con il Decreto Legislativo nr. 154 del 28 dicembre 2013 (revisione delle disposizioni in materia di filiazione) è il superiore interesse del Minore, che deve costituire l'elemento fondamentale su cui si basa il tribunale, nell'emettere il provvedimento che andrà a regolare la vita familiare, una volta che questa sia giunta ad un suo preciso mutamento, quello della separazione personale.
Pertanto, nel disporsi le modalità di visita e di frequentazione con i genitori, è importante garantire alla prole il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, come stabilisce l'art. 337-ter del codice civile, che prevede  di conseguenza che il giudice adotti i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. In tale contesto il tribunale dovrà valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, oppure stabilisce a quale di loro saranno affidati, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione alla educazione dei figli ed adottando ogni altro provvedimento relativo alla prole.
I minori finalmente da oggetto di tutela vengono considerati soggetti di diritti, parte in senso sostanziale.
Ma il minore deve essere anche parte processuale nei procedimenti che lo riguardano da vicino; deve essere messo nella condizione di poter esercitare il diritto di difesa, quel diritto che scaturisce dall’art. 24 della Costituzione, dalle Convenzioni di N.Y del 1989 e di Strasburgo del 1996, ratificata con legge n. 77 del 2003, nell’ottica del giusto processo ex art. 111 Cost. così come modificato dalla legge cost. 1999 n. 2.
La legge 149 del 2001 ha introdotto l’obbligatorietà della difesa del minore nei procedimenti di adottabilità e de potestate, prevedendo, rispettivamente, all’art. 8 ultima comma e all’art. 37 terzo comma, modificando l’art. 336 c.c. a cui è stato aggiunto l’ultimo comma, la nomina di un difensore al minore.
Anche la sentenza della Corte Cost. del 2002 n. 1 in via di obiter dictum, ha rilevato l’obbligatorietà della nomina di un difensore al minore e ai genitori in caso di procedimenti de potestate, derivante dall’incidenza del provvedimento sui diritti e sulle posizioni sostanziali tutelabili in via giurisdizionale e correlati alla sua sfera esistenziale.
Le linee guida del Consiglio d’Europa hanno stabilito che nel processo si deve tenere conto in primis dell’interesse del minore, inteso come principio fondamentale intorno al quale modulare i diritti e le posizioni soggettive del minore, quali la dignità, la parità, la personalità ed, in sede processuale, l’ascolto e la tutela.
Per l’art. 3 della Convenzione di New York ogni decisione che riguarda un minore deve essere presa tenendo conto della realizzazione del suo benessere. (Art. 9 prevede la possibilità di separare il minore dal suo nucleo familiare se ha dei genitori maltrattanti o che lo trascurino).
L’interesse del minore è pertanto la direzione verso cui tutelare e salvaguardare i suoi diritti sia dal punto di vista strutturale che funzionale.
È importante che tutto ciò si riesca ad attuare nella realtà quotidiana; noi avvocati, che ci occupiamo di famiglia e di minori, abbiamo il dovere che tale normativa non rimanga lettera morta, ma trovi sempre più costante e adeguata applicazione.


27 aprile 2019



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